È arrivata a fine anno la circolare di chiarimento dell’Agenzia Entrate sul regime forfettario dopo le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023. Un ritardo che ora metterà al lavoro contribuenti e operatori del settore per seguire le precisazioni fornite sui comportamenti da tenere in applicazione delle novelle. Qualcuno forse, facendo leva sulle proprie competenze, ha già agito secondo le indicazioni date poi dall’Amministrazione finanziaria, altri, invece, saranno costretti a correggere e mettersi in riga secondo i chiarimenti forniti.

Due, ricordiamo, sono le importanti novità per il regime.

La menzionata manovra ha innalzato da 65.000 euro a 85.000 euro il limite di ricavi/compensi annui da non superare per operarvi. Tale limite deve essere ragguagliato ad anno. Inoltre, si è stabilito che al superamento di 100.000 euro di ricavi/compensi in corso di anno, si fuoriesce dal regime nell’anno stesso e non a partire dal periodo d’imposta successivo (che sarebbe la regola generale).

A questo proposito, nella circolare di chiarimento, l’Agenzia Entrate ha pubblicato anche la risposta ad un quesito in cui si chiede se nel caso di inizio attività in forfettario nel 2023, il limite di ricavi/compensi di 100.000 deve essere ragguagliato ad anno, così come previsto per il limite di 85.000 euro.

Le nuove regole di permanenze e uscita

Sulle base delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2023, dunque, per chi era già in attività al 1° gennaio 2023, può essere forfettario nello stesso 2023 chi nel 2022 ha avuto ricavi/compensi non superiore a 85.000 euro.

Tali stessi soggetti, se nel 2023 hanno conseguito ricavi/compensi non superiori a 85.000 euro, potranno continuare ad essere forfettari anche nel 2024. Laddove, invece, superassero per il 2023 il limite di 85.000 euro ma non di 100.000 euro, uscirebbero dal regime nel 2024 ma non per il 2023. Infine, nel caso di ricavi/compensi 2023 superiori a 100.000 euro, l’uscita dal regime si verifica già dal 2023 e precisamente dal momento dell’anno in cui si supera la citata soglia.

Per coloro che, invece, iniziano attività nel 2023, il regime forfettario rappresenta quello naturale nel presupposto che nell’anno non si superino 85.000 di ricavi/compensi. Negli anni seguenti a quello di inizio dell’attività, gli stessi applicano il regime di favore (salvo diversa opzione per quello ordinario) solo qualora nell’anno precedente non sia superata la soglia di 85.000 euro.

Regime forfettario, il calcolo del ragguaglio ad anno per l’inizio attività

L’Agenzia delle Entrate, nell’ultima circolare di chiarimenti sul regime forfettario (Circolare n. 32/E del 2023), ricorda che la soglia di 85.000 euro deve essere ragguagliata ad anno. La formula per il calcolo del ragguaglio ad anno è

  • (85.000 / 365 giorni) x n. giorni di esercizio attività.

Esempio

Supponiamo un contribuente che abbia iniziato attività il 1° marzo 2023. In tal caso:

  • calcolo ragguaglio = (85.000 euro / 365) x 306 giorni = 71.260 euro

Dunque, il contribuente può essere forfettario nel 2023 se i suoi ricavi/compensi 2023 non superano 71.260 euro.

Per chi inizia l’attività in corso di anno, l’Agenzia Entrate dice, invece, che non deve essere ragguagliato ad anno il limite di 100.000 euro. Ciò in quanto la legge prevede il ragguaglio di anno solo con riferimento al limite di 85.000 euro.

Esempio

Supponiamo un contribuente che abbia iniziato attività il 1° aprile 2023. In tal caso:

  • calcolo ragguaglio = (100.000 euro / 365 giorni) x 275 giorni = 75.342 euro

Se il contribuente, nel 2023, supera 75.342 euro NON esce immediatamente dal forfettario. Fuoriesce, invece, immediatamente se dovesse superare 100.000 euro.

In conclusione, il superamento dei 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti nell’anno rappresenta una fattispecie “speciale” di cessazione immediata del regime forfetario. Tale soglia è da intendersi in termini assoluti, considerando, a tal fine, i ricavi o i compensi concretamente percepiti.

Riassumendo…