85.000 e 100.000 euro. Sono queste le due soglie di ricavi/compensi che i contribuenti in regime forfettario devono verificare in caso di fuoriuscita dal regime di favore. La soglia che se superata comporta le conseguenze più pesanti è quella di 100.000 euro, infatti, in tale caso, a partire dall’operazione che ha determinato il superamento della soglia si applicano le regole fiscali ordinarie, detrazione e rivalsa Iva, applicazione di ritenute d’acconto, ecc. Inoltre il reddito sarà determinato con le regole Irpef ossia considerando analiticamente i costi a riduzione dei ricavi/compensi conseguiti.

Si paga l’Irpef per l’intero anno non solo dunque per il periodo che si supera la soglia di 100.000 euro in avanti.

Proprio sui costi c’è da fare particolare attenzione, infatti laddove il contribuente supera il limite di 100.000 euro, potrebbe trovarsi a pagare un’Irpef elevatissima se non ha le fatture relative ai costi sostenuti nell’anno. Cosa molto probabile considerato che il forfettario di per se non deduce i costi in forma analitica e comunica le spese sostenute nel quadro RS per assolvere agli obblighi informativi imposti per legge. Dunque, è molto probabile che non si sia fatto certificare tramite fattura i costi sostenuti nel corso dell’anno.

Il regime forfetario. Le due soglie di ricavi da verificare

In base al comma 71 della legge citata:

il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57. Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

In pratica ci possono essere due differenti situazioni:

  • superamento del limite di 85.000 euro ma non di quello di 100.000, si esce dal forfettario dall’anno successivo;
  • superamento del limite di 100.000 euro si passa al regime “ordinario” già dall’anno di superamento della soglia citata.

Come detto in premessa, in capo al contribuente che supera il limite di 100.000 euro, a partire dalle operazioni effettuate che determinano il superamento del predetto limite, scatta l’applicazione degli ordinari adempimenti Iva.

Ovvero dichiarazioni, fatturazioni con regole ordinarie e versamenti. Applicazione delle Ritenute d’acconto.

Vi sono dei casi di uscita senza superamento del limite annuale.

Regime forfettario. Soglia di 100.000 € e assenza di fatture

Per quanto riguarda le imposte sui redditi, al superamento della soglia di 100.000 euro il contribuente pagherà l’Irpef per tutto l’anno, dunque individuerà il reddito imponibile con le regole ordinarie.

Da qui, ai ricavi/compensi si sottraggono i costi inerenti sostenuti (o comunque imputati all’anno per le imprese in ordinaria). Ciò significa che per dedurre un determinato costo l’ex forfetario dovrà essere in possesso di tutte le relative fatture. In caso contrario la totalità dei ricavi (o quasi) farà reddito. Non essendoci una contropartita di costo che vada in qualche modo a ridurli.

Facciamo l’esempio dell’acquisto di carburante. Questa spesa può essere dedotta dal reddito solo se è stata pagata tramite strumenti tracciabili: carte di credito, debito, prepagate, assegni, ecc. (Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 73203/2018). Inoltre, deve essere documentata da fattura elettronica. Ciò vale anche ai fini Iva.

In assenza di tali requisiti, il forfettario non potrà dedurre alcun costo.

Riassumendo…

  • Il contribuente in regime forfettario deve verificare due limiti, quello di 85.000 euro ed eventualmente quello di 100.000 euro;
  • al superamento della soglia di 100.000 euro il contribuente pagherà l’Irpef per tutto l’anno, dunque individuerà il reddito imponibile con le regole ordinarie;
  • per abbattere il reddito i costi devono essere certificati ossia documentati da fattura, altrimenti la deduzione è persa.