Anche nel prossimo anno sarà possibile accedere al regime forfettario. E’ lecito chiedersi se rispetto al 2021 ci saranno nuovi requisiti d’accesso o nuove cause di esclusione. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul regime forfettario 2022.

Regime Forfettario anche per il 2022

I requisiti di accesso, comma 54 della Legge 190/2014, saranno da rispettare anche per il 2022.

Nello specifico, potranno permanere o accedere al regime forfettario nel 2022, coloro che:

  • hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000;
  • hanno sostenuto spese sostenuto per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto.

Le cause di esclusioni.
Quando non si può accedere al regime forfettario?

Sulle cause di esclusione regime forfettario 2022, così come visto per i requisiti d’accesso, non ci saranno novità per il 2022.

Da qui, non potranno accedere al regime forfettario:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.

Ulteriori cause di esclusione

Sono inoltre esclusi dal regime in esame:

  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro (fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni);
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro.

Tale ultima causa di esclusione non opera nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato.

Sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro.

Dunque, nel 2022, non ci saranno novità per il regime forfettario 2022 nè in merito ai requisiti di accesso nè in merito alle cause di esclusione. Salvo modifiche inserite nel testo finale della Legge di bilancio 2022.

Novità invece potranno riguardare l’obbligo di fatturazione elettronica.