I regali tra ex sono una questione che divide l’opinione pubblica: c’è chi per stile non lo richiederebbe mai indietro e chi invece, soprattutto se lasciato o tradito, li pretende per ripicca o per rabbia. Qualunque sia la ragione sta di fatto che molto spesso tra ex i regali fatti al tempo del fidanzamento o del matrimonio sono motivo di contendere, anche quando non si tratta di oggetti preziosi e di valore.

Ma cosa dice la legge? Esiste un obbligo alla restituzione?

Regali tra ex: c’è obbligo di restituzione per legge?

L’articolo 79 del Codice Civile  sancisce che la promessa di matrimonio, inteso come impegno di due fidanzati a sposarsi assunto seriamente, non obbliga a contratte le nozze.

Della restituzione dei regali si occupa più nello specifico l’articolo 80 cc concedendo all’ex un anno di tempo dalla rinuncia alla promessa di matrimonio (o dalla morte di uno dei due) per richiedere doni fatti in vista delle nozze.

Ne consegue che gli unici regali tra ex fidanzati che possono essere oggetto di pretesa di restituzione quando ci si lascia sono quelli fatti in vista delle future nozze. Il primo pensiero che viene in mente è l’anello di fidanzamento.

Tutti i doni fatti durante il fidanzamento ma per occasioni diverse dal matrimonio futuro (ricorrenze come compleanni, anniversari, San Valentino etc) restano di proprietà del ricevente.