Alla vigilia del 1° maggio, il Governo Meloni ha approvato in esame preliminare un nuovo decreto di riforma fiscale; il nuovo decreto contiene la complessiva revisione dell’Irpef e dell’Ires.

In materia di Irpef, l’intervento non riguarda solo i redditi da lavoro dipendente ma anche altre categorie reddituali. Infatti, il Governo mette mano anche al reddito da lavoro autonomo per il quale viene confermato il principio di cassa. Dunque solo l’incassato fa reddito. Tuttavia, anche per il reddito da lavoro autonomo (arti o professioni) viene disposta l’applicazione del  principio di onnicomprensività. Ciò in analogia rispetto a quanto previsto per i redditi da lavoro dipendente.

Vediamo cosa cambia con l’applicazione del principio di onnicomprensività per i titolari di reddito da lavoro autonomo.

La riforma dell’Irpef e il reddito da lavoro autonomo. Tutto l’incassato è tassato (riforma fiscale)

La prima novità contenuta nel decreto con riferimento ai redditi da lavoro autonomo, riguarda l’estensione del  principio di onnicomprensività a tale tipologia di reddito.

In applicazione di tale principio, in linea di massima, tutto ciò che viene incassato dal lavoratore nel corso dell’anno (fino al 12 gennaio dell’anno n+1 per i dipendenti) fa reddito.

Con il nuovo decreto dunque:

  • il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni sarà costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale e
  • l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività.

Per meglio capire la portata di tale novità però bisognerà avere in mano il testo approvato dall’esecutivo. Anche se c’è da dire che sembrerebbero confermate le regole attualmente in essere circa la derogabilità a tale principio per alcune voci reddituali e di spesa.

Si conferma il principio di cassa quale criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo di imposta.

Dunque, i compensi rilevano al momento della percezione e i costi sono deducibili nell’esercizio di effettivo sostenimento della spesa. Sono salve le deroghe previste (es. per ammortamenti, canoni di leasing e quote di TFR).

Tuttavia il decreto prevede altre novità prevista in materia di reddito da lavoro autonomo.

Reddito lavoro autonomo. Cosa non fa reddito?

Il decreto interviene anche sul trattamento ai fini della formazione del reddito delle spese sostenute dal professionista nel corso dell’esecuzione di un incarico; in particolare, viene disposto che siano escluse dal reddito oltre che contributi assistenziali e previdenziali, anche:

  • le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e
  • addebitate al committente.

Inoltre, per quanto riguarda la gestione degli studi associati, viene previsto per norma che: non fa reddito il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi ad essi connessi.

Inoltre, si introduce il principio di neutralità fiscale (non realizzano quindi plusvalenze o minusvalenze) con riferimento a:

  • operazioni straordinarie concernenti i conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni relativi a società tra professionisti;
  • apporti in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società semplici;
  • apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni professionali o società semplici in altre associazioni o società costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti.

Si estende il regime della tassazione separata alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all’attività artistica professionale.

L’entrata in vigore delle novità

Le novità fin qui analizzate saranno operative  a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Dunque con molta probabilità saranno valide già per il 2024.

Attenzione,  in relazione alle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente (vedi pr precedente):

  • fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal decreto,
  • con deducibilità delle spese e concorrenza alla formazione del reddito delle relative somme percepite a titolo di rimborso delle medesime.

Infine, c’è da segnare che il nuovo decreto risolve la problematica delle ritenute d’acconto effettuate a cavallo d’anno; Per evitare che ci sia uno scostamento tra periodo d’imposta di effettuazione della ritenuta (anno N) e imputazione del compenso al professionista (anno N+1).

In particolare il compenso fare reddito nell’anno di effettuazione delle ritenute da parte del committente.

In merito, nel comunicato stampa del Governo sulla riforma dell’Irpef, viene chiarito che:

le nuove disposizione hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano conformi alla nuova disciplina. Restano comunque fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.

Riassumendo…

  • Il Governo ha approvato un nuovo decreto di riforma fiscale oltre al decreto 1° maggio con incentivi per l’occupazione;
  • il decreto cambia le regole di determinazione del reddito da lavoro autonomo;
  • anche per il reddito da lavoro autonomo si applicherà il principio di onnicomprensività.