Siamo ormai in piena campagna fiscale, avente ad oggetto la dichiarazione dei redditi 2021 (anno d’imposta 2020).

Il soggetto che lo scorso anno 2020 ha percepito solo reddito di cittadinanza, deve preoccuparsi di presentare la dichiarazione oppure è esonerato?

Prima di rispondere a questa domanda, ricordiamo che il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2021 è fissata al:

  • 30 settembre 2021, se trattasi di Modello 730 ordinario o Modello 730 precompilato
  • 30 novembre 2021, se trattasi di Modello Redditi (ordinario o precompilato).

Il legislatore prevede casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi:

  • per tipologia di reddito
  • e per limiti di reddito.

È altresì da evidenziare che anche se si è esonerati, è, comunque, possibile presentare la dichiarazione per far valere eventuali detrazioni d’imposta o deduzioni dal reddito complessivi e, quindi, godere di un eventuale credito d’imposta.

I casi di esonero dalla dichiarazione per tipologia di reddito

Un primo caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è il solo possesso, nell’anno d’imposta oggetto della dichiarazione (quindi nel 2020 per il Modello 730/2021 e Modello Redditi/2021) dell’abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati. L’esonero, tuttavia, non trova applicazione nel caso in cui il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell’abitazione principale (abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l’IMU).

Può considerarsi altresì esonerato dalla dichiarazione:

  • il contribuente che nell’anno d’imposta oggetto della dichiarazione detiene solo reddito da lavoro dipendente o pensione
  • chi che nell’anno d’imposta oggetto della dichiarazione possiede solo reddito da lavoro dipendente o pensione più l’abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (con la stessa regola vista per l’ipotesi di cui sopra per il possesso della sola abitazione principale, pertinenze e altri fabbricati non locati);
  • colui che nell’anno d’imposta oggetto della dichiarazione possiede solo redditi da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto (sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche).

Nelle tre ipotesi di cui sopra, tuttavia, l’esonero si applica a condizione che, con riferimento all’anno d’imposta oggetto della dichiarazione:

  • si è in possesso di una sola CU – Certificazione unica oppure di più CU provenienti da diversi datori di lavoro purché nell’ultima CU (quindi l’ultimo datore di lavoro) nell’effettuare il conguaglio si è tenuto conto anche delle altre CU
  • spettano le detrazioni fiscali per coniuge e familiari a carico
  • non sono dovute le addizionali regionale e comunale.

È inoltre esonerato dalla dichiarazione dei redditi chi, con riferimento all’anno d’imposta oggetto della dichiarazione, possiede solo redditi esenti dall’IRPEF (ad esempio indennità di accompagnamento); chi possiede solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad esempio interessi su BOT); coloro che possiedono redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad esempio reddito derivanti da lavori socialmente utili).

Redditi di cittadinanza: esonero dalla dichiarazione dei redditi

Il reddito di cittadinanza è una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale. Si tratta di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari.

Per espressa previsione di legge, il reddito di cittadinanza è “esente dal pagamento dell’IRPEF ai sensi dell’articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601” (art. 3 comma 4 decreto-legge n. 4 del 2019).

Il reddito di cittadinanza, dunque, non è soggetto a ritenute IRPEF e addizionali. È irrilevante fiscalmente non essendo soggetto a tassazione. Pertanto, il contribuente che nel 2020 ha percepito solo questa tipologia di reddito può considerarsi esonerato dalla dichiarazione dei redditi. Abbiamo, infatti, detto che il legislatore esonera dalla dichiarazione

chi nell’anno d’imposta ha percepito solo redditi esenti IRPEF.

I casi di esonero dalla dichiarazione per limite di reddito

Per completezza, ricordiamo che esistono poi casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi legati oltre che alla tipologia di reddito anche a limiti di reddito. Nel dettaglio è esonerato dalla dichiarazione dei redditi, chi rientra nella c.d. NO TAX AREA, ossia:

  • chi, con riferimento all’anno d’imposta oggetto della dichiarazione, possiede solo reddito da lavoro dipendente o assimilato più altre tipologie di reddito, a condizione che tale somma sia uguale o inferiore ad 8.000 euro
  • colui che, con riferimento all’anno d’imposta oggetto della dichiarazione, possiede solo reddito da pensione più altre tipologie di reddito, a condizione che tale somma sia uguale o inferiore ad 8.000 euro
  • il contribuente che, con riferimento all’anno d’imposta oggetto della dichiarazione, possiede solo reddito da pensione più terreni ed abitazione principale e sue pertinenze, condizione che il reddito da pensione sia uguale o inferiore a 7.500 euro e quello dei terreni uguale o inferiore a 185,92 euro.

Anche qui, per le predette tre categorie di contribuenti, l’esonero, tuttavia, si applica a condizione che, per l’anno d’imposta oggetto della dichiarazione:

  • il periodo di lavoro o di pensione non sia inferiore a 365 giorni;
  • spettano le detrazioni fiscali per coniuge e familiari a carico; sono spettanti;
  • non sono dovute le addizionali regionale e comunale.

Infine è esonerato anche chi, con riferimento all’anno d’imposta oggetto della dichiarazione: abbia percepito solo l’assegno periodico corrisposto dal coniuge più altre tipologie di redditi, a condizione che la somma sia uguale o inferiore a 8.000 euro; chi abbia percepito solo redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro, a condizione che tale reddito sia inferiore o uguale a 4.800 euro; chi abbia percepito solo compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche fino a 30.658,28 euro.

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