Nel DDL di conversione del DL 215/2023, c.d. decreto Milleproroghe, che approda oggi alla Camera c’è un’importante novità in materia di ravvedimento operoso speciale. Il riferimento è alla sanatoria introdotta dalla Legge di bilancio 2023 (L. n°197/2022) che consente di sanare le violazioni connesse a dichiarazioni validamente presentate in materia di imposte sui redditi, Iva e Irap; la sanatoria riguarda anche le c.d. violazioni prodromiche quale ad esempio l’omessa fatturazione.

Se nella versione della norma attualmente in vigore, è contenuto il riferimento alle violazioni connesse a dichiarazione dei redditi riferite ai periodo d’imposta fino al 31 dicembre 2021, con l’emendamento viene ampliato l’orizzonte temporale di applicazione del ravvedimento.

Infatti, potranno essere regolarizzate anche le dichiarazioni presentate lo scorso anno. Dichiarazioni 2023, periodo d’imposta 2022. Vediamo nello specifico cosa cambia con la L. di conversione del DL Milleproroghe.

Il ravvedimento speciale

il ravvedimento speciale fa parte della c.d. pace fiscale che è stata prevista con la L. di bilancio 2023. Sono diverse le definizione agevolate che la compongono, tra queste vi rientra anche il ravvedimento speciale. Alla base ci sono le regole del ravvedimento operoso ordinario. Dunque, il contribuente può mettersi al posto con il Fisco pagando la maggiore imposta dovuta gli interessi e la sanzione.

A differenza del ravvedimento ordinario, l’abbattimento della sanzione base prevista per la violazione commessa non varia in funzione del tempo intercorso tra la commissione della violazione e la sua regolarizzazione. Infatti, viene disposto per legge un abbattimento fisso a 1/18.

Cosicché, chi volesse sanare una dichiarazione infedele, ad esempio l’omessa indicazione di un reddito, dovrà versare la maggiore imposta, gli interessi e poi la sanzione del 90% ridotta a 1/18. Dunque pagherà il 5% di sanzione. Un bel risparmio.

Per aderire alla sanatoria è necessario che la violazione alla data di pagamento della 1° rata non sia stata già contestata dal Fisco.

Non sono oggetto di ravvedimento speciale:

  • le irregolarità emerse da controlli automatizzati, nonché le violazioni di natura formale;
  • le irregolarità relative agli obblighi di monitoraggio degli investimenti detenuti all’estero ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167.

La definizione agevolata è esclusa anche per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

Ravvedimento speciale. Riduzione sanzioni anche per le dichiarazioni 2023

Veniamo così alle novità di cui alla L. di conversione del DL Milleproroghe.

Ebbene, c’è un’estensione del ravvedimento speciale anche alle violazioni Iva, Irap e imposte sui redditi relative alle dichiarazioni:

  • validamente presentate;
  • riferite al periodo d’imposta 2022.

Dunque facciamo riferimento alle dichiarazioni presentare lo scorso anno.

Attenzione, non è ancora chiaro se la riattivazione del ravvedimento riguardi anche i periodi d’imposta precedenti al 2022 o se si tratta di un riferimento assoluto solo allo stesso anno 2022. Su questo punto saranno necessario opportuni chiarimenti.

Sarà possibile pagare il dovuto anche a rate. Alla scadenza della 1° rata sarà necessario anche rimuovere l’irregolarità commessa. Nello specifico, l’emendamento prevede che il versamento del dovuto per la sanatoria  potrà essere effettuato alle seguenti scadenze:

  • 31 marzo,
  • 30 giugno,
  • 30 settembre e
  • 20 dicembre 2024.

Sulle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi del 2 per cento annuo.

E’ confermato che il ravvedimento speciale riguarda anche la cedolare secca.

Attenzione, rimane fermo che:

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 30 settembre 2023 (24) .

In tali ipotesi, la cartella di pagamento dovrà essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

E’ utile ricordare che già in precedenza c’era già stata una proroga per il ravvedimento speciale. Infatti, con il DL 132/2023, post conversione in legge, era stato previsto, per chi non avesse rispettato il pagamento delle rate, di rimettersi in regola versando tutto in unica soluzione entro il 20 dicembre scorso. Dunque, alla stessa data si è reso necessario rimuovere l’irregolarità commessa e pagare il quantum dovuto in unica soluzione.

Con l’emendamento in esame invece si da anche la possibilità di pagare a rate.

Riassumendo…

  • IL DL Milleproroghe interviene in materia di ravvedimento operoso speciale;
  • è prevista un’estensione del ravvedimento speciale anche alle violazioni Iva, Irap e imposte sui redditi relative a dichiarazioni validamente presentate e riferite al periodo d’imposta 2022;
  • sarà possibile pagare il totale sanatoria anche a rate.