Il ravvedimento speciale 2023, si applica anche ai tributi locali quale ad esempio l’IMU? Questa domanda ci è stata posta da un nostro lettore, il quale, entro lo scorso 16 dicembre, ha omesso di pagare il saldo IMU 2022.

Per rispondere a tale domanda, è necessario analizzare la normativa di cui alla Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023 che ha introdotto il ravvedimento speciale che opera in deroga al ravvedimento operoso ordinario. Cosa cambia tra i due tipi di ravvedimento? In linea di massima, nel primo caso, la percentuale di abbattimento delle sanzioni è fissa, nel secondo caso invece dipende dal tempo trascorso tra la data in cui andava fatto per legge l’adempimento (versamento, fatturazione, ecc.) e il momento in cui viene effettivamente portato a termine dal contribuente.

Cambiano anche gli interessi da pagare: per il ravvedimento speciale sono pari al 2%, per quello ordinario, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, sono pari al 5%.

Il ravvedimento speciale nonché quello ordinario, sono esclusi laddove le violazioni siano,  alla data del versamento di quanto dovuto, già oggetto di contestazione da parte del Fisco con: atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del DPR n. 600 del 197315.

Il ravvedimento speciale

Grazie al ravvedimento speciale, il contribuente ha la possibilità di regolarizzare eventuali violazioni commesse rispetto a dichiarazione dei redditi, Iva, 770, ecc. validamente presentate, con un abbattimento delle sanzioni a 1/18. Il ravvedimento speciale riguarda anche la cedolare secca.

Ai fini del ravvedimento, è necessario versare il quantum dovuto in un’unica soluzione, ovvero la prima rata, entro il 31 marzo 2023, nonché la rimozione, entro il medesimo termine, delle irregolarità od omissioni commesse.

Il contribuente ha la possibilità di pagare il totale dovuto in otto rate trimestrali di pari importo. Con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ogni anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.

Il mancato pagamento, anche parziale, di una delle rate successive alla prima entro il termine di versamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti. Con l’applicazione:

  • della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 sul residuo dovuto a titolo di imposta;
  • degli interessi nella misura prevista dall’articolo 20 del DPR n. 602 del 197314, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023.

In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza dalla rateazione.

In base alle opinabili affermazioni dell’Agenzia delle entrate, vedi circolare n°2/2023:

non sono definibili con il ravvedimento speciale in commento le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e le violazioni formali.

Ravvedimento speciale anche per i tributi locali?

In premessa abbiamo fatto riferimento al quesito che ci è stato posto dal nostro lettore.

Il ravvedimento speciale si applica anche ai tributi locali quale ad esempio l’IMU?

Ebbene, la risposta è negativa, in quanto la norma di cui al ravvedimento speciale, si riferisce ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate; l’IMU è un tributo locale che è nella piena gestione dei Comuni. Da qui, rispetto alle violazioni in materia di IMU, il contribuente non può sfruttare la chance di ravvedimento speciale. Rimane però possibile ricorrere al ravvedimento operoso ordinario, anche “lungo”. Non è invece ammesso il ravvedimento frazionato.