Con la circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 23/E del 9 giugno scorso, si sono rese note le disposizioni applicative del ravvedimento operoso che, dopo le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2015, può essere applicato anche ai tributi locali.   Il ravvedimento operoso si applica, quindi, oltre che sui tributi locali come TASI, TARI, IMU, anche su il bollo auto.   I dubbi riguardavano in modo particolare il ravvedimento operoso intermedio che permette di pagare con le sanzioni del 3,3% entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento.

Tale ravvedimento, che applica una sanzione pari ad 1/9 del minimo, è quello introdotto accanto agli altri 3 tipi già esistenti dalla Legge di Stabilità.   I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate stabiliscono che il ravvedimento operoso entro 90 giorni deve avvenire:

  • entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione
  • se non è prevista dichiarazione entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore

  Il problema principale è che per le tasse locali come ad esempio IMU e TASI, le violazioni non si perfezionano con la presentazione di una dichiarazioni ma con il decorso di scadenza per versamento. In questi casi, specifica l’Agenzia, i termini del ravvedimento operoso decorrono dalla scadenza per il versamento. Ad esempio, quindi, per TASI e IMU per il pagamento dell’acconto i 90 giorni iniziano a decorrere dal 16 giugno 2015.