Per coloro che, obbligati, non hanno presentato la Dichiarazione IMU 2023 (anno d’imposta 2022) entro il termine ordinario del 30 giugno 2023, sono ancora in tempo per rimediare prima che l’adempimento sia considerato omesso.

Il tempo per mettersi in regola scade il 28 settembre 2023. Stessa cosa per coloro che dovevano presentare la Dichiarazione IMU 2022 (anno d’imposta 2021).

Il tutto non è immune da conseguenze. C’è da pagare una, seppur minima, sanzione con il ravvedimento.

È doveroso andare con ordine.

L’obbligo dichiarativo

In primis dobbiamo ricordare che la Dichiarazione non è un adempimento obbligatorio.

L’obbligo scatta solo laddove con riferimento all’anno d’imposta oggetto della dichiarazione:

  • l’immobile è stato oggetto di riduzione d’imposta (ad esempio ha goduto dello sconto 50% per la casa concessa in comodato ai figli)
  • oppure il comune non ha le informazioni indispensabili per verificare che il contribuente abbia assolto alla propria obbligazione tributaria verso questa imposta.

Inoltre, NON c’è obbligo di ripetere ogni anno la dichiarazione se già presentata in precedenza. Bisogna ripresentarla solo per comunicare eventuali variazioni rispetto a quanto già fatto negli anni trascorsi.

Laddove c’è obbligo, il termine ordinario di presentazione è fissato al 30 giugno dell’anno successivo. Quindi, la Dichiarazione IMU 2023 (anno d’imposta 2022) era da presentare entro il 30 giugno 2023.

Un caso a parte è la Dichiarazione IMU 2022 (anno d’imposta 2021). Per questa, il termine ordinario era il 30 giugno 2022. Tale scadenza, tuttavia, ha goduto di due proroghe: al 31 dicembre 2022 (decreto-legge n. 73/2022) e poi al 30 giugno 2023 (decreto-legge n. 198/2022).

Dichiarazione IMU tardiva: il ravvedimento: esempio pratico di sanzione

L’omessa Dichiarazione IMU è punibile con una sanzione che va dal 100% al 200% dell’imposta dovuta, con un minimo di 50 euro (comma 775 legge bilancio 2020).

Ad ogni modo, se non si presenta la dichiarazione nel termine ordinario ma la si presenta entro i 90 giorni successivi, la sanzione è ridotta ad 1/10 (comma 1, lett. c art. 13 D. Lgs. n. 472/1997).

Ne consegue che, con riferimento alla Dichiarazione IMU 2023 e Dichiarazione IMU 2022, se non presentate entro il 30 giugno 2023, si possono presentare entro il 28 settembre 2023 pagando, per ognuna, una sanzione pari a:

  • 5 euro, se l’IMU, l’immobile oggetto della dichiarazione risulta regolarmente versata
  • 10% dell’imposta dovuta per l’immobile oggetto della dichiarazione, se non è stata regolarmente versata.

Esempio

Antonio, nel 2022 ha concesso l’immobile in comodato gratuito al figlio. Questi, tuttavia, non ha versato l’IMU su tale immobile. L’IMU da pagare era di 150 euro (già comprensiva dello sconto 50% prevista per tale casistica).

Antonio non ha presentato la Dichiarazione 2023 al 30 giugno 2023. In tale ipotesi, questi, può presentare la dichiarazione entro il 28 settembre 2023, pagando la sanzione di 15 euro, ossia il 10% di 150 euro.

Inoltre, se non ancora fatto egli deve anche versare l’IMU di 150 euro con il ravvedimento operoso. Per fare ciò tuttavia, ha più tempo. Trovi qui le regole per il ravvedimento operoso dell’omesso versamento IMU.

Riassumendo…

  • entro il 30 giugno 2023, se obbligati, bisognava presentare (al comune) la Dichiarazione IMU 2023 (anno d’imposta 2022) e la Dichiarazione IMU 2022 (anno d’imposta 2021)
  • chi ha saltato la scadenza può ancora presentare la dichiarazione entro il 28 settembre 2023, versando la sanzione di:
    • 5 euro, se l’IMU, per l’immobile oggetto della dichiarazione, risulta regolarmente versata
    • 10% dell’imposta dovuta per l’immobile oggetto della dichiarazione, se non risulta regolarmente versata
  • saltando anche la scadenza del 28 settembre 2023, la dichiarazione è omessa e occorre procedere al ravvedimento operoso. E il comune irroga la sanzione che va dal 100% al 200% dell’IMU non versata, con un minimo di 50 euro.