Da oggi ravvedere l’omesso/insufficiente versamento dell’acconto IMU 2020 costerà di più (il termine ordinario di versamento era fissato al 16 giugno 2020). È spirata, infatti, il 30 giugno (ossia ieri) la data ultima per il c.d. ravvedimento sprint, ossia quello che, se fatto entro i primi 14 giorni dalla violazione, prevede l’applicazione di una sanzione ridotta pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo. Ravvedendosi nella giornata del 25 giugno, ad esempio, la sanzione sarebbe stata dello 0,9%. Così come regolarizzando ieri la propria posizione la sanzione sarebbe stata dell’1,4% (0,1% x 14 giorni di ritardo).

Da oggi, invece, scatta il ravvedimento c.d. breve, ossia quello che prevede la sanzione ridotta pari all’1,5% se la regolarizzazione avviene dal 15° giorno al 30° dalla violazione. Dunque, ad esempio, se entro il 16 giugno scorso il contribuente non ha versato l’acconto IMU 2020 per euro 400, questi ravvedendosi nel periodo 1° luglio 2020 -16 luglio 2020, dovrà versare una sanzione di 6 euro. Oltre a ciò, dovrà versare certamente anche l’importo omesso e gli interessi al tasso di interesse legale annuo per ciascun giorno di ritardo.

Le altre forme di ravvedimento

Laddove il contribuente lascerà, invece, passare anche il 16 luglio prossimo senza mettersi spontaneamente in regola, scatteranno le seguenti ulteriori forme di ravvedimento possibile (con sanzione del):

  • 1,67 % se la regolarizzazione avviene oltre il 30° giorno ma entro il 90° dal termine ordinario di scadenza previsto (ravvedimento intermedio);
  • 3,75% se la regolarizzazione avviene oltre il 90° giorno ma entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU riferita all’anno d’imposta 2020 (ravvedimento lungo);
  • 4,29% se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU riferita all’anno d’imposta 2021 (ravvedimento lunghissimo);
  • 5% se la regolarizzazione avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione IMU riferita all’anno d’imposta 2021;
  • 6% se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’art. 24 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Si tenga presente che alcuni comuni, in considerazione dell’emergenza Covid-19 avrebbero potuto stabilire una scadenza diversa per il versamento dell’acconto IMU 2020.

In tale ipotesi il termine per ravvedersi decorrerà dalla data diversa fissata dall’ente locale. Si ricorda altresì che per il versamento di sanzione ed interessi non sono previsti specifici codici tributo (gli importi dovuti vanno sommati all’imposta omessa e versati, quindi, con lo stesso codice tributo previsto per l’imposta medesima). Nella compilazione del Modello F24 per il pagamento occorre barrare l’apposita casella “Ravvedimento”.