Finalmente è possibile presentare richiesta di rateizzazione delle bollette al proprio fornitore di luce e gas. Infatti, nella Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile, (GU Serie Generale n.85 del 11-04-2023) è stato pubblicato il provvedimento attuativo che regola la procedura per richiedere la rateizzazione delle bollette. La possibilità di rateizzare le bollette è stata prevista dal DL 176/2022, c.d. decreto Aiuti-quater in favore delle imprese.

Per fronteggiare l’incremento dei costi dell’energia, le imprese potranno richiedere ai fornitori la rateizzazione, per un massimo di 36 rate mensili, degli importi dovuti relativi alla componente energetica di elettricità e gas naturale per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.

Vediamo in che modo può essere presentata la richiesta di rateazione al proprio fornitore.

La possibilità di rateizzare le bollette di corrente e gas. Cosa prevede il decreto aiuti-quater?

La possibilità di consentire alle imprese di rateizzare le bollette di luce gas e prevista dall’art. 1 del DL 176/2022, decreto Aiuti-quater.

In particolare:

Al fine di contrastare gli effetti dell’eccezionale incremento dei costi dell’energia, le imprese con utenze collocate in Italia a esse intestate hanno facolta’ di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricita’ e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parita’ di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.

La rateizzazione può essere supportata dalla garanzia di SACE. La garanzia sarà pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia. La garanzia è rilasciata a condizione che l’impresa non abbia approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni negli anni per i quali si richiede la rateizzazione, sia per sé stessa che per quelle del medesimo gruppo.

La rateizzazione può essere richiesta tramite apposita istanza da presentare al proprio fornitore del servizio luce e gas secondo modalita’ semplificate stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Ebbene, il decreto è stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale.

Rateizzare le bollette. La presentazione dell’istanza

Per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, i fornitori di energia elettrica e gas naturale sono tenuti a:

  • rateizzare, qualora richiesto dalle imprese, l’importo eccedente della bolletta;
  • riportare in evidenza nelle bollette la facoltà delle imprese di chiedere la rateizzazione in relazione all’importo eccedente della bolletta, nonché i tempi e le modalità con cui la rateizzazione può essere richiesta.

Per importo eccedente si intende l’ammontare pari alla differenza, se positiva, tra il corrispettivo per la componente energetica risultante dalla bolletta riferita a consumi di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 e l’importo medio contabilizzato del periodo di riferimento a parità di consumo.

Dal lato suo, l’impresa che intende rateizzare la bolletta,  entro 15 giorni dall’emissione della stessa, deve presentare istanza all’attuale fornitore. L’istanza deve essere presentata tramite di posta elettronica certificata;  ovvero con altre modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal fornitore.

Per le bollette scadute al momento dell’emanazione del decreto, il termine di 15 giorni per presentare l’istanza decorre dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Dunque dall’11 di aprile.

Il responso del fornitore e la successiva accettazione del piano di rateazione

Entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, il fornitore, quando accoglie l’istanza, propone all’impresa richiedente, all’indirizzo dalla stessa indicato nell’istanza, un piano di rateizzazione recante:

  • l’ammontare degli importi dovuti,
  • l’entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata,
  • le date di scadenza di ciascuna rata e
  • la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili.

Il piano di rateizzazione deve contenere tutte le istruzioni necessarie per il pagamento delle rate della bolletta.

L’adesione dell’impresa al piano di rateizzazione deve essere espressa entro 10 giorni dal ricevimento della proposta.