La pandemia ha costretto il legislatore ad una serie di interventi anche in ambito fiscale, con adempimenti e versamenti sospesi per diversi periodi. Per dare una mano ai contribuenti in alcuni casi sono state riviste le regole in base alle quali si decade dal beneficio della rateazione delle cartelle esattoriali. Infatti, considerate le difficoltà economiche a cui ha portato la pandemia, il Governo allora in carica ha aumentato il numero delle rate che potevano non essere versate. Senza che ciò determinasse la decadenza del piano di rateazione.

Gli interventi sono stati diversi, cosicché, a seconda della data di presentazione della richiesta di rateazione, possono essere individuate condizioni differenti al verificarsi delle quali il piano di rateazione decade.

Ad esempio, per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate. Anche non consecutive. In alcuni casi però si decade anche con sole 5 rate non versate.

La rateazione delle cartelle

Una volta ricevuta una cartella, un avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate o un avviso di addebito INPS (se tali avvisi sono già stati affidati per il recupero all’ADER), il contribuente ha la possibilità di rateizzare il dovuto. Ciò è possibile grazie alla previsioni di cui all’art.19 del DPR 602/1973.

Ad esempio, per debiti fino a 120.000 è possibile richiedere la rateazione fino a 72 rate. Senza che a tal fine sia necessario documentare la situazione di difficoltà economica. Dunque non sarà necessario presentare alcun ISEE.

La richiesta può essere fatta on line tramite il modello R1.

Pagando la 1° rata il contribuente ottiene: l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate. Ciò a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione. Ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

L’importo minimo della rata è pari a 50 euro.

Detto ciò, con la riforma della riscossione ci saranno più rate e più definizioni agevolate.

Rateazioni cartelle. Quante rate è possibile non pagare senza decadere dal piano

In premessa abbiamo accennato al fatto che nel corso della pandemia sono intervenute varie norme che hanno modificato le regole di decadenza del piano di rateazione.

Le regole sono diverse a seconda della data di presentazione della domanda di rateazione.

Nello specifico (Fonte portale ADER)

  • per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio nel caso di soggetti residenti nella cosiddetta ex “zona rossa”), la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive (come previsto dal “Decreto Fiscale”);
  • per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive (come previsto dal “Decreto Ristori”);
  • per le rateizzazioni presentate successivamente al 1° gennaio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive;
  • per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive.

In caso di decadenza per inadempienza: per i piani di rateizzazione richiesti prima del 16 luglio 2022 è possibile  rateizzare nuovamente solo dopo aver regolarizzato l’importo delle rate scadute. Calcolate alla data di presentazione della nuova richiesta di rateizzazione; per i piani di rateizzazione richiesti dal 16 luglio 2022 i carichi non potranno essere nuovamente rateizzati.

Chi ha un piano di rateazione in corso deve tenere bene a mente tali regole. Soprattuto in considerazione del fatto che per i piani di rateazione più recenti, una volta decaduti, non sarà più possibile rateizzare gli stessi debiti già dilazionati in precedenza.

Riassumendo…

  • Per i debiti fino a 120.000 è possibile rateizzare le cartelle esattoriali senza presentare l’ISEE;
  • si decade dalla rateazione dopo il pagamento di un numero di rate individuato a seconda del momento in cui la rateazione è stata richiesta;
  • per le rateizzazioni presentate successivamente al 1° gennaio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive.