Se hai presentato una richiesta di rateazione per l’IMU o altri tributi locali e hai pagato l’imposta di bollo, il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta 465 del 7 luglio potrebbe tornarti molto utile.

La risposta n° 465 del 7 luglio 2021: rateazione IMU e imposta di bollo

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 465 del 7 luglio 2021 risolve due quesiti di un Comune riguardanti, rispettivamente, l’applicazione dell’imposta di bollo alle richieste di rateizzazione di alcuni atti impositivi relativi a tributi locali in un caso e di entrate extra-tributaria/patrimoniale nell’altro.

 Nello specifico, con apposita istanza di interpello, un comune ha chiesto chiarimenti in merito all’applicazione dell’imposta di bollo per le istanze di rateazione presentata dai cittadini e relative ad accertamenti IMU e altri tributi locali.

Da qui, è stato chiesto all’Agenzia delle entrate di chiare se tale istanza vadano o meno assoggettate all’imposta di bollo.

Il dubbio nasce dal fatto che:

  • sono soggette all’imposta di bollo, fin dall’origine, tutte le istanze dirette a ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo da parte della PA (articolo 3, comma 1 della tariffa, DPR 642/1972;
  • nella tabella B allegata al Dpr sono tuttavia individuate delle ipotesi di atti e documenti esenti in modo assoluto da tale tassazione.

Su tale ultimo punto, l’articolo 5 comma 5 della tabella B annessa al d.P.R. n. 642 del 1972 citato, prevede che sono esenti dall’imposta di bollo le “Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime”.

Il parere dell’Agenzia delle entrate

Per rispondere al quesito del Comune istante, l’Agenzia delle entrate si limita a richiamare il principio affermato nella risoluzione del 3 marzo 1988, n. 450267, in seguito ribadito anche nella risoluzione 9 maggio 2011, n. 55/E.

Principio secondo il quale:

“l’ampia formulazione di cui all’articolo 5, ricomprende nella sua sfera d’applicazione le domande che si propongono come fine, diretto o indiretto, di ottenere una sospensione o dilazione del pagamento di qualsiasi tributo”.

Da qui,  anche le istanze di rateizzazione di avvisi accertamento aventi ad oggetto i tributi locali (IMU, TARI, ex TASI, contributo di soggiorno ecc ) devono ritenersi esenti dall’imposta di bollo per il disposto del citato articolo 5, comma 5 della tabella, B annessa al d.P.R. n. 642 del 1972.

Sono esenti dall’imposta di bollo anche le istanze di rateizzazione connesse alle entrate di natura extra-tributaria/patrimoniale degli enti territoriali, come, ad esempio, il canone per l’occupazione del suolo pubblico e i contributi per i servizi educativi e scolastici.