Grazie al D.L. 50/2022, cosiddetto decreto Aiuti, dal 16 luglio è più facile ottenere una rateazione per pagare i debiti contestati dal Fisco con le cartelle esattoriali o con gli avvisi dell’Agenzia delle entrate e dell’Inps.  Infatti, grazie al decreto citato, è stato innalzato l’importo del debito entro il quale, il contribuente può rateizzare gli importi dovuti all’Agenzia delle entrate-riscossione, in automatico, ossia con una semplice richiesta e senza che sia necessario presentare documentazione alcuna che attesti la difficoltà economica.

Attenzione però, l’intervento del decreto Aiuti non è solo a favore del contribuente. Infatti, se si legge bene la norma sulle cartelle esattoriali, ben si capisce che anche il Fisco ha voluto riservarsi un trattamento di favore.

A ogni modo, vediamo quali novità sono a favore del contribuente e quali invece vanno a vantaggio del Fisco.

Le novità sulle cartelle esattoriali. Cosa prevede il decreto Aiuti?

Il primo intervento fatto dal Governo con il decreto Aiuti riguarda la rateazione delle cartelle e degli avvisi.

In particolare, per le richieste di rateazione presentate all’Agenzia delle entrate-riscossione dal 16 luglio 2022 in avanti, non sarà necessario documentare la propria situazione di difficoltà economica, se:

  • il debito non supera 120 mila euro;
  • non si richiedono più di 72 rate (6 anni).

In tali casi, l’accoglimento della richiesta di rateazione avviene in automatico.

Il limite di 120.000 euro è riferito a ogni singola istanza di rateazione.

In considerazione di tali novità, l’Agenzia delle entrate ha già pubblicato la nuova modulistica. Si veda a tal fine l’avviso pubblicato pochi giorni fa.

Nuove regole sulla perdita della rateazione

Il decreto Aiuti innalza anche il numero di rate che se non pagate fanno decadere la rateazione.

In particolare, per le richieste di rateazione presentate all’Agenzia delle entrate-riscossione dal 16 luglio 2022 in avanti,  la decadenza dai piani di rateizzazione si ha con il mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive.

Il limite precedente era fissato a 5 rate.

Rimane fermo che:

  • per le rateizzazioni in essere all’8 marzo 2020 (21 febbraio nel caso di soggetti residenti nella cosiddetta ex “zona rossa”), la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive;
  • per quelle concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive.

Per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022 e fino al 15 luglio 2022, la decadenza si verifica dopo il mancato pagamento di 5 rate.

Se non si paga, quali conseguenze per il contribuente?

Se quanto detto finora, sembra tutto a favore del contribuente, lo stesso non si può dire, in caso di omesso pagamento delle rate.

Infatti, in caso di decadenza per inadempienza ossia decadenza della rateazione (vedi paragrafo precedente):

  • per i piani di rateizzazione richiesti prima del 16 luglio 2022, è possibile rateizzare nuovamente lo stesso debito solo dopo aver regolarizzato l’importo delle rate scadute, calcolate alla data di presentazione della nuova richiesta di rateizzazione;
  • per i piani di rateizzazione richiesti dal 16 luglio 2022 in avanti, i debiti per i quali la rateazione non vale più, non potranno essere nuovamente rateizzati.

Tuttavia, rispetto a tale ultimo punto, c’è la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento per altre cartelle/avvisi diversi da quelli per i quali il piano di rateazione è decaduto.