Dopo l’entrata in vigore della convenzione tra il Ministero della giustizia e l’Agenzia dell’entrate che permette agli ufficiali giudiziari di accedere alle banche dati del Fisco per individuare beni e conto correnti da pignorare, tra i contribuenti si è creato un certo allarmismo.

Tuttavia il fatto che sia operativa la nuova convenzione Fisco-Ministero della Giustizia, non significa che da ottobre in avanti partiranno pignoramenti a catena sui conto correnti o sugli immobili. A cambiare sono solo i mezzi a disposizione degli ufficiali giudiziari per individuare beni da pignorare in seguito alla richiesta di un creditore o da sottoporre a procedura concorsuale su richiesta del curatore.

Detto ciò, in redazione di Investire Oggi, sono giunti diversi quesiti in merito alla sospensione del mutuo prima casa e ai rischi potenzialmente collegati alla nuova Convenzione citata. Potrebbero esserci conseguenze con pignoramenti su immobili e conto correnti?

La sospensione delle rate del mutuo

Nell’ordinamento italiano c’è una legge che permette a chi ha un mutuo di sospendere il pagamento delle rate.

Infatti, grazie al c.d. Fondo Gasparrini (Legge 244/2007, all’art. 2, comma 478), i titolari di mutuo prima casa possono richiedere la sospensione delle rate al verificarsi di determinato situazioni.

In particolare, la sospensione del mutuo è ammessa in caso di:

  • sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
  • riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
  • cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.);
  • morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.

Quando la sospensione mutuo non è ammessa

Durante la pandemia, il Governo ha adottato delle misure volte ad ampliare l’operatività del fondo per garantire anche ad autonomi e liberi professionisti la possibilità di sospendere il mutuo.

L’ultima legge di bilancio (Legge n°197/2022) ha prorogato le misure emergenziali fino al 31 dicembre 2023.

La sospensione può essere chiesta per non più di due volte e per un periodo massimo di diciotto mesi nel corso dell’esecuzione del contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e delle garanzie relative viene prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione.

La sospensione non spetta:

  • nel caso di ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato;
  • nel caso di fruizione di agevolazioni pubbliche;
  • per i mutui relativamente ai quali sia stata stipulata un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi che danno diritto al beneficio della sospensione, a specifiche condizioni.

Rate mutuo in sospeso, come evitare il pignoramento del conto

Colui che richiede la sospensione del mutuo non è considerato “cattivo pagatore”.

Dunque non rischia il pignoramento dell’immobile. Né tantomeno il pignoramento del conto corrente sul quale è addebitata la rata del mutuo. Certo il pignoramento del conto corrente potrebbe essere legato ad altri debiti riconducibili all’intestatario del mutuo. Ad esempio si pensi ad una cartella non pagata rispetto alla quale l’Agenzia delle entrate-riscossione può attivare le azioni esecutive ammesse per legge. Tra queste il pignoramento dello stipendio o del conto corrente.

Nell’ultimo periodo si è creato un certo allarmismo sui pignoramenti dopo l’entrata in vigore della convenzione tra il ministero della giustizia e l’Agenzia dell’entrate che permette agli ufficiali giudiziari di accedere alle banche dati del Fisco per individuare quei beni e conti correnti da pignorare. Si veda a tal proposito il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate sulla ricerca telematica dei beni da pignorare.

Tuttavia, non è cambiata la sostanza ma la forma. Ossia le modalità attraverso le quali si arriva ad individuare i beni e la liquidità riconducibile al debitore. Ma ciò non vuol dire che ci saranno pignoramenti a raffica.

Riassumendo…

  • Gli ufficiali giudiziari possono accedere alle banche dati del Fisco per individuare quei beni e conti correnti da pignorare;
  • grazie al c.d. Fondo Gasparrini (Legge 244/2007, all’art. 2, comma 478), i titolari di mutuo prima casa possono richiedere la sospensione delle rate;
  • colui che richiede la sospensione del mutuo non è considerato “cattivo pagatore”;
  • non subirà alcun pignoramento dell’immobile o del conto corrente.