“Lo scorso giugno ho presentato il 730 senza sostituto d’imposta optando per la rateazione dell’Irpef dovuta come saldo e 1° acconto.

 

Non ho pagato la 4° rata, c’è possibilità di regolarizzare il pagamento e versare puntualmente le rate successive?”

Il 730 senza sostituto d’imposta

Il 730, ordinario o precompilato, può essere presentato anche da un contribuente che non ha un datore di lavoro che possa effettuare i conguagli in busta paga.

 

In tale caso:

 

  • se la dichiarazione è a credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle entrate;
  • se, invece è a debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24.

Le scadenze delle rate Irpef

In generale, i versamenti delle imposte sui redditi (Irpef o Ires) riguardano: il saldo relativo all’anno oggetto della dichiarazione e l’acconto per l’anno successivo.

Importi  da versare entro il 30 giugno di ogni anno.

 

Tale data coincide con il c.d tax day.

 

L’acconto Irpef è dovuto se l’imposta dichiarata in quell’anno (riferita, quindi, all’anno precedente), al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro.

 

L’acconto deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:

 

  • unico versamento, entro il 30 novembre, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro,
  • due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro.

 

La prima pari al 40% entro il 30 giugno (insieme al saldo), la seconda – il restante 60% – entro il 30 novembre.

 

Saldo e prima rata dell’acconto possono essere rateizzate.  A partire dal cedolino successivo al mese in cui il datore di lavoro ha ricevuto il risultato del 730.

 

Come detto sopra, in caso di 730 senza sostituto, i versamenti degli importo dovuti sono effettuati con l’F24, utilizzando i codici tributo Irpef.

 

Per i non titolari di partita Iva valgono le seguenti scadenze per le rateazioni Irpef.

 

Rata Versamento Interessi Versamento Interessi
30 giugno 30 luglio
31 luglio 0,33 31 luglio
31 agosto 0,66 31 agosto 0,33
30 settembre 0,99 30 settembre 0,66
2 novembre 1,32 2 novembre 0,99
30 novembre 1,65 30 novembre 1,32

 

Sulle modalità di calcolo degli acconti https://www.investireoggi.it/fisco/730-2020-entro-il-10-di-ottobre-la-comunicazione-al-datore-di-lavoro-per-pagare-un-2-acconto-inferiore/

Se non si paga una rata Irpef

In merito al caso su esposto, omesso pagamento di un rata Irpef, valgono le indicazioni date dall’Agenzia delle entrate con la circolare n° 27/e 2013.

“Con riferimento al versamento del saldo e del primo acconto dovuti in base alle dichiarazioni, va da sé che andrà considerato il termine entro cui si è scelto di eseguire l’originario versamento da correggere (16 giugno o 16 luglio).Laddove il contribuente non abbia versato alcun importo, né entro il 16 giugno né entro il 16 luglio, il termine cui fare riferimento per il calcolo delle somme dovute – sia in sede di ravvedimento (parziale o meno) che di recupero da parte degli uffici – è la data naturale di scadenza, ossia il 16 giugno”.

Applicando tali indicazioni al suo caso specifico, potrà pagare la rata scaduta versando:

 

  • l’imposta dovuta,
  • gli interessi calcolati dalla data del 30 settembre;
  • la sanzione, ravvedibile, per omesso versamento (art.13 D.Lgs 471/1997).

 

Qual è la sanzione da versare?

 

Con irregolarità sanate entro 15 giorni, la sanzione è pari all’1% moltiplicato per i giorni di ritardo, calcolati dal 1° ottobre compreso.

 

Applicando il ravvedimento operoso, verserà la sanzione dello 0,1% moltiplicata per i giorni di ritardo.

 

Ipotizzando un pagamento in data 9 ottobre, pagherà una sanzione dello 0.9%, moltiplicata per l’importo della rata Irpef scaduta.

SANZIONE (1/15 x 1,5% x 9 giorni = 0,9%)

Dunque si applica il ravvedimento sprint, 1/10 della sanzione.