Un nuovo strumento a disposizione dei contribuenti che intendono saperne di più su come procedere con la rateazione delle cartelle. L’Agenzia delle entrate-riscossione ha pubblicato una nuova guida sulla rateizzazione delle cartelle di pagamento, realizzata insieme all’Agenzia delle Entrate. Un vademecum per sapere come e quando è possibile richiedere la rateizzazione, le modalità per presentare la domanda, gli effetti della dilazione e come pagare.

Vediamo quali sono le indicazioni più importanti contenute nella nuova guida dell’ADER.

La rateazione delle cartelle

Per  tutti i contribuenti che hanno debiti con il Fisco o con altre amministrazioni, la legge prevede la possibilità di pagare le cartelle esattoriali (oppure gli avvisi INPS o ADE già affidati per il recupero) a rate.

La norma di riferimento per le rateazioni è l’art.19 del DPR 602/1973.

A seconda dell’importo del debito da rateizzare e dalla lunghezza della rateazione, sarà necessario o meno documentare la propria situazione di difficoltà economica. In tal modo il contribuente da dimostrazione di non essere in grado di pagare tutto il debito in unica soluzione. In alcuni casi non serve neanche l’ISEE.

La Legge regola sia le varie tipologia di rateazione sia le ipotesi di decadenza che è legata ad un certo numero di rate non pagate. C’è comunque un salvagente: Nel senso che non basta una rata non versata per decadere dalla dilazione.

Detto ciò, vediamo quali sono le principali indicazioni operative contenute nella guida sulle rateazione delle cartelle.

Rate di 50 euro e senza Isee. On line la nuova guida sulla rateazione delle cartelle

Nella guida sulla rateazione delle cartelle, vengono individuati tutti i debiti che possono essere oggetto di dilazione.

Ebbene, rientrano nell’ambito applicativo della rateizzazione le somme iscritte a ruolo da:

  • Amministrazioni statali, Agenzie istituite dallo Stato, Autorità amministrative indipendenti e altri Enti pubblici previdenziali;
  • altri Enti creditori (Comuni, Regioni, ecc.) a meno che non abbiano optato, comunicandolo ad AdeR, per una diversa determinazione che produrrà effetti a partire dal 30° giorno successivo alla ricezione della comunicazione; sul sito internet di AdeR, nelle sezioni Cittadini o Imprese e Professionisti, alla voce Rateizzazione è disponibile l’elenco degli Enti che hanno scelto di gestire da sé la rateizzazione dei loro crediti.

Si ponga attenzione al fatto che per “somme iscritte a ruolo” si intendono anche quelle affidate in riscossione ad AdeR contenute negli avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle entrate, degli Enti locali e negli avvisi di addebito emessi dall’INPS.

A nostro avviso tale indicazione vale solo ai fini della rateazione.

Quando è esclusa la rateazione?

Sono invece escluse dall’ambito applicativo della rateizzazione, le somme affidate per la riscossione dagli Enti creditori ad Agenzia delle entrate-Riscossione:

  • se già oggetto di una precedente rateizzazione decaduta per mancato pagamento del numero di rate, tempo per tempo previsto. Tale preclusione: opera in via definitiva nel caso di rateizzazioni riferite a richieste presentate a decorrere dal 16 luglio 2022; in tal caso il debito ricompreso in tali rateizzazioni decadute non può essere più dilazionato; può essere sanata se il debito era ricompreso, invece, in una precedente rateizzazione riferita ad una richiesta presentata fino al 15 luglio 2022; in tal caso il debito può essere nuovamente rateizzato solo se, preliminarmente, viene versata una somma corrispondente all’importo delle rate della precedente rateizzazione scadute alla data di presentazione della nuova richiesta;
  • oggetto della c.d. “Rottamazione ter” o  del “Saldo e stralcio” (artt. 3 e 5 del DL n. 119/2018 o dall’art. 1, commi 190 e 193, della Legge n. 145/2018 o dall’art. 16-bis del DL n. 34/2019), per le quali si è determinata l’inefficacia della pace fiscale;
  • se riferite ai cosiddetti “debiti non dilazionabili”, per esempio, se connesse a violazioni di specifiche norme doganali oppure il recupero degli aiuti di stato

Rateazione con o senza ISEE

Come abbiamo accennato sopra,  a seconda  dell’importo del debito da rateizzare e dalla lunghezza della rateazione, sarà necessario o meno documentare la propria situazione di difficoltà economica.

In particolare, il contribuente deve, a seconda dei casi, semplicemente dichiarare o anche comprovare in sede di presentazione della richiesta:

  • la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica che gli impedisce di far fronte in un’unica soluzione al pagamento del debito; tale condizione consente l’accesso alla rateizzazione fino a un numero massimo di 72 rate (6 anni);
  • la comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica indipendentemente dalla propria responsabilità nel caso in cui, pur sussistendo i requisiti di “temporaneità”, il contribuente può sostenere l’onere finanziario del pagamento rateizzato solo se le rate sono superiori a 72; la sussistenza di tale condizione consente l’accesso alla rateizzazione fino a un numero massimo di 120 rate (10 anni);
  • il comprovato peggioramento del suo stato di temporanea difficoltà economica, nel caso in cui per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere possibile la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.

Ad esempio, in ipotesi di rateazione ordinaria ( 6 anni) per un debito fino a 120.000 euro, il contribuente non dovrà allegare alcuna documentazione alla richiesta di rateazione da presentare all’ADER. In tal caso si utilizzerà il modello R1. Si può fare tutto on line, con il servizio Rateizza Adesso. Nel modello di richiesta sarà necessario flaggare la dichiarazione preimpostata che “che lo/la stesso/a si trova in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica”.

Debiti oltre 120.000 euro

La rateazione ordinaria per importi oltre i 120 mila euro va richiesta compilando:

  • il modello R2 – pdf (persone fisiche o ditte individuali in contabilità semplificata) o
  • il modello R3 – pdf (persone giuridiche o ditte individuali in contabilità ordinaria) e allegando la documentazione che attesti la situazione di temporanea difficoltà economica.

In tale caso sarà necessario allegare l’ISEE.

O altra documentazione.

La richiesta di rateazione potrà esere presentata: all’indirizzo Pec presente sul modello, relativo alla regione di emissione della cartella/avviso di cui si chiede la rateizzazione; agli sportelli territoriali di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Per le dilazioni ordinarie è possibile pagare anche con rate di 50 euro mensili.

Si ponga attenzione al fatto che la nuova guida non tiene ancora conto delle novità che a breve saranno introdotte dalla riforma fiscale sulla rateazione delle cartelle.

Riassumendo…

  • L’Agenzia delle entrate-riscossione ha pubblicato la nuova guida sulla rateazione delle cartelle esattoriali;
  • è possibile richiedere fino a 120 rate;
  • per le rateazione ordinaria ( 6 anni) per debiti fino a 120.000 euro non sarà necessario allegare l’ISEE.