Privati, professionisti e soprattutto le imprese molte volte possono trovarsi a corto di liquidità per il pagamento di tasse, imposte e contributi previdenziali. Non è sempre possibile stare dietro alle varie scadenze fiscali cosicché i pagamenti devono essere necessariamente rimandati fin quando non si ha la possibilità di onorare i debiti con il Fisco o con l’INPS.

Se una della prime possibilità è rappresentata dal ravvedimento operoso (ipotesi esclusa per i contributi previdenziali), una volta che il Fisco attiva i controlli, tranne se si tratta di lettere di compliance, al contribuente non rimane che pagare tutto il debito contestato.

Certo c’è la possibilità di impugnare l’atto in sede di contenzioso ma comunque se il debito è dovuto non rimane che capire quali sono le chance per pagare anche a rate il debito con l’Agenzia delle entrate.

Detto ciò, è utile analizzare due differenti situazioni, la prima il debito è ancora nella mani dell’Agenzia delle entrare, la seconda, il carico è stato già affidato all’Agenzia delle entrate-riscossione. Ex Equitalia.

Avvisi bonari e accertamenti esecutivi. La chance di rateazione prima che il debito passi alla riscossione

Partiamo dalla casistica più comune. L’Agenzia delle entrate esegue i controlli automatizzati o formali sulle dichiarazioni, ex art.36-bis e 36-ter del DPR 600/73 e invia al contribuente una c.d. comunicazione di irregolarità.

Facciamo riferimento ai c.d. avvisi bonari.

In questo caso il contribuente se ritiene che le contestazioni fatte dal Fisco siano corrette, può decidere di pagare entro 30 giorni tutto il debito. Oppure può richiedere una rateazione dello stesso (art. 3-bis del D.Lgs 462/1997).

In tale caso, indipendentemente dall’importo del reddito, sarà possibile richiedere un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.  L’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi.

Calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento e’ dilazionato scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

Detto ciò, ipotizziamo che il contribuente abbia ricevuto un accertamento esecutivo.

In tale ipotesi le scelte possono essere diverse:

  • pagare l’intero debito entro 60 gg dalla notifica dell’atto;
  • pagare solo le sanzioni ridotte a 1/3 (art.16 e 17 del D.Lgs 472/1997) e andare dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria per contestare l’imposta;
  • manifestare la propria adesione all’accertamento ossia ai rilievi fatti dal Fisco.

A monte deve essere garantito il c.d. contraddittorio preventivo della riforma fiscale, salvo che per alcuni specifici atti.

L’adesione all’accertamento esecutivo

In ipotesi di adesione all’accertamento, è possibile rateizzare il debito. Le sanzioni saranno dovute nella misura di 1/3.

Nello specifico, il contribuente potrà effettuare il pagamento:

  • in unica soluzione, entro i 20 giorni successivi alla redazione dell’atto;
  • in forma rateale in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo (16 rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro), delle quali la prima da versare entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell’atto.

Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

Entro i 10 giorni successivi al pagamento dell’intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire all’ufficio la quietanza.

Sia per gli avvisi bonari, sia per gli accertamenti esecutivi, i pagamento possono essere effettuati utilizzando in compensazione in F24 eventuali crediti per imposte vantati dal contribuente. Ipotesi non ammessa (nè rateazione, nè compensazione) se l’adesione riguarda atti di recupero di crediti d’imposta inesistenti o non spettanti. Così ha previsto la riforma fiscale.

Rate Agenzia delle Entrate: rinunci allo sconto ma fai da te e hai fino a 10 anni per pagare

Passiamo alla fase successiva.

Il contribuente non ha pagato il debito e non lo ha neanche contestato.

In tale caso, il carico è passato all’Agenzia delle entrate-riscossione. Ex Equitalia. Siamo nella situazione in cui il contribuente ha ricevuto una cartella oppure l’avviso che il carico contenuto in un precedente accertamento è stato affidato per il recupero all’ADER.

Anche in questo casi è possibile rateizzare. Qui entrano in gioco le novità della riforma della riscossione che prevede diverse chance di rateazione.

Nello specifico, rispetto alle attuali possibilità di rateazione della cartella ,  la riforma prevede per debiti inferiori o pari a 120.000 euro, per chi dichiara di “versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà”, un progressivo aumento delle rate richiedibili su semplice richiesta del contribuente:

  • fino a 84 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026,
  • a 96 per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028,
  • fino a a 108 per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, potrà richiedere per i debiti di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un massimo di centoventi rate mensili.

Per i debiti  fino a 120.000 euro le rate possono essere:

  • da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
  • da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
  • da centonove a un massimo di centoventi rate mensili per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Nel complesso il contribuente ha la possibilità di rateizzare il debito sia quando è ancor nelle mani del Fisco sia quando è passato all’Agente della riscossione.

Riassumendo…

  • Pagare a rate i debiti con l’Agenzia delle entrate è quasi sempre possibile;
  • le rate possono essere richieste sia all’Agenzia delle entrate sia all’ADER;
  • la riforma fiscale da più tempo per pagare le rate.