Il Regno Unito è uscito dall’Europa (Brexit) e diverse ora sono le questioni fiscali poste all’Agenzia delle Entrate per avere chiarimenti.

In questi giorni, ad esempio, è domandato se gli operatori inglesi che dispongono in Italia di un rappresentante fiscale Iva o di un identificativo Iva possono continuare, anche dopo la Brexit, a utilizzare per le operazioni interne tale rappresentante o identificazione o, invece, devono richiedere una nuova posizione Iva, in quanto soggetti extra-Ue.

Gli effetti fiscali e doganali della Brexit

Il quesito è affrontato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n.

7/E del 2021, in cui in primis è stato ricordato che a seguito della Brexit, a decorrere dal 1° gennaio 2021, agli scambi commerciali con il Regno Unito, si applicano le regole e le formalità fiscali e doganali dei Paesi terzi.

In altri termini, ai fini fiscali e doganali, il Regno Unito, dal 2021, è considerato un Paese non europeo (vedi anche Brexit, nuove linee guida relative alla normativa fiscale e doganale).

Identificazione IVA in Italia post Brexit: i chiarimenti delle Entrate

Con riferimento all’identificazione IVA in Italia, la stessa Amministrazione finanziaria ha ricordato che ai sensi del comma 5 art. 35-ter del decreto IVA

possono avvalersi dell’identificazione diretta i soggetti non residenti, che esercitano attività di impresa, arte o professione in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, analogamente a quanto previsto dalle direttive del Consiglio n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976 e n. 77/799/CEE del 19 dicembre 1977 e dal regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio del 27 gennaio 1992.

Dato che con il Regno Unito esiste un protocollo che disciplina la “reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta”, ne consegue che:

  • continua ad essere prevista anche per gli operatori del Regno Unito, la possibilità di accedere all’istituto dell’identificazione diretta per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di Iva in Italia, in alternativa alla nomina di un rappresentate fiscale
  • gli operatori del Regno Unito che già dispongono in Italia di un rappresentante fiscale Iva o di un identificativo Iva, nominato o rilasciato prima del 1° gennaio 2021, possono continuare ad avvalersene per le operazioni interne.

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