Chi intende andare in pensione con quota 100 al 31 dicembre 2021, deve possedere i requisiti previsti dalla norma ossia un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni. L’erogazione della pensione quota 100 è incompatibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Come deve essere gestita l’incompatibilità con i redditi da partecipazione in società?

L’incompatibilità con la partecipazione in società

Quota 100 è incompatibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione: i compensi percepiti per l’esercizio di arti; i redditi di impresa connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l’apporto è costituito dalla prestazione di lavoro (cfr. il messaggio n. 59 del 12 marzo 1997); diritti di autore; brevetti.

Ai fini della verifica dell’incumulabilità, rilevano i redditi percepiti nel periodo compreso tra la data di decorrenza del trattamento pensionistico e la data di compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.

Come deve essere gestita la convivenza tra quota 100 e il conseguimento di redditi da partecipazione?

Ebbene, per rispondere a tale domanda in aiuto ci viene la circolare n° 117/2019 dell’INPS.

Con tale documento, l’Ente previdenziale ha messo in evidenza che non rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione:

  • le indennità percepite dagli amministratori locali in applicazione dell’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL  e, più in generale,
  • tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive;
  • i redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l’apporto non è costituito dalla prestazione di lavoro;
  • i compensi percepiti per l’esercizio della funzione sacerdotale ai sensi dell’articolo 24 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (cfr. informativa ex Inpdap n. 11/2003, p. 2);
  • ecc.

Sui redditi d’impresa costituita in forma societaria, ad esempio una SRL, ove non sia svolta attività lavorativa, gli interessati potranno rendere la dichiarazione di responsabilità in ordine alla qualità di socio che partecipa con capitale senza espletare attività lavorativa.

 In tali casi, le Strutture territoriali considereranno il reddito conseguito come reddito da capitale e, quindi, cumulabile con la prestazione pensionistica (cfr. il messaggio n. 292 del 31 ottobre 2001).

Se si esplicasse attività lavorativa, i redditi percepiti sarebbero incompatibili con quota 100.