Quota 100 e redditi da lavoro autonomo. C’è incompatibilità tra la pensione anticipata quota 100 e i redditi da lavoro autonomo. L’incompatibilità non è assoluta.

Ecco come superare l’incompatibilità di quota 100 con i redditi da lavoro autonomo.

“Quota 100”

L’articolo 14 del D.L. 4/2019 ammette per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata,  la facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata con la c.d quota 100.

L’accesso è subordinato al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 31 dicembre 2021:

  1. di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni
  2. di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni

L’incompatibilità con i redditi da lavoro autonomo

In base a quanto riportato nella circolare INPS n°117/2019, i redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale sono incompatibili con quota 100.

L’incompatibilità opera in relazione ai redditi da lavoro autonomo percepiti nel periodo compreso tra la data di decorrenza del trattamento pensionistico e la data di compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia. I redditi da lavoro autonomo e d’impresa rilevano al lordo delle ritenute erariali ed al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’INPS.

Ma quali sono i redditi da lavoro autonomo che sono incompatibili con quota 100?

Rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione quota 100:

  • compensi percepiti per l’esercizio di arti;
  • redditi di impresa connessi ad attività di lavoro, nonché
  • le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l’apporto è costituito dalla prestazione di lavoro (cfr. il messaggio n. 59 del 12 marzo 1997);
  • diritti d’autore;
  • brevetti.

E’ possibile superare l’incompatibilità con i redditi da lavoro autonomo?

La risposta è affermativa.

Sono compatibili con la quota 100 i redditi da da lavoro autonomo occasionale.  Nel limite di 5.000 euro lordi annui come da relative ricevute fiscali emesse in favore del committente.

Il superamento del menzionato limite di importo determina l’incumulabilità della pensione con il reddito da lavoro. Ai fini della verifica del superamento di detto limite di importo rileva il reddito annuo derivante dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale, compreso, pertanto, quello riconducibile all’attività svolta nei mesi dell’anno precedenti la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.

Dunque, un’attività occasionale e non continuativa non è incompatibile con la pensione in esame. Nei termini sopra esposti.

Infine si ricorda che i requisiti per quota 100 vanno verificati entro il 31 dicembre, ma in pensione si può andare anche dopo.