Sia per chi è già in attività (quindi ha già partita IVA) sia per coloro che decidono di aprire partita IVA in corso di anno, per capire se si può agire in regime forfettario è necessario farsi una serie di domande e trovare le risposte.

Quello a cui bisogna far riferimento sono i requisiti per essere nel regime e le cause di esclusione che non permettono di essere nel regime. Sono paletti, questi, ben individuati dal nostro legislatore.

Per quanto riguarda i requisiti, da ultimo, la legge di la legge di bilancio 2023 (comma 54) ha innalzato da 65.000 euro a 85.000 euro, il limite annuo di ricavi/compensi da non superare per essere forfettario.

Inoltre, ha anche stabilito che si esce dal regime immediatamente se si superano 100.000 euro. Si esce, invece, dal periodo d’imposta successivo se si superano 85.000 euro ma NON 100.000 euro.

Requisito dei ricavi/compensi, il questionario per il forfettario

Per chi, a gennaio 2023 aveva già partita IVA aperta, tre sono le domande che bisogna farsi per capire se nel 2023 si può essere nel regime forfettario.

La prima domanda:

nel 2022 ho incassato ricavi/compensi superiori a 85.000 euro?

Se la risposta è affermativa, nel 2023 non si può essere forfettari. Se la risposta è negativa, allora, nel 2023 si può essere forfettari.

Una seconda domanda è:

nel 2023 sto superando 85.000 di ricavi/compensi ma non 100.000 euro?

Se la risposta è affermativa, allora nel 2023 si può essere forfettari, mentre nel periodo d’imposta 2024 non si potrà essere forfettario.

Terza domanda del questionario:

nel 2023 sto superando 100.000 euro di ricavi/compensi?

In caso di risposta affermativa, si dovrà uscire immediatamente dal forfettario. Quindi, già dal periodo d’imposta 2023.

Per coloro che, invece, aprono partita IVA nel corso del 2023, si può essere forfettari se si presume di rispettare il requisito dei ricavi/compensi per essere in questo regime. Se però nel corso del 2023 si superano i 100.000 di ricavi compensi, allora si uscirà subito dal regime e non dal 2024.

L’altro requisito

Il secondo requisito da rispettare, per essere in regime forfettario per chi al 1° gennaio 2023 era già in attività è che

nel 2022 NON bisogna aver sostenuto spese per un importo complessivo superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Quindi, se il requisito NON è rispettato, significa che nel 2023 non si può essere forfettari. Se, invece, il requisito è rispettato, allora nel 2023 si può essere forfettari.

Anche qui, per coloro che, invece, aprono partita IVA nel corso del 2023, si può essere forfettari se si presume di rispettare il requisito in commento per essere in questo regime. Se nel corso del 2023 si superano i 20.000 euro di costo per il personale, allora si uscirà dal regime dal 2024.

Le cause di esclusione dal regime forfettario

Per essere nel regime forfettario nel 2023 è anche necessario chiedersi se si rientra in una delle c.d. cause di esclusione. In pratica, il legislatore, espressamente dice che non possono essere forfettari:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito
  • i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari. Ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione. Deve trattarsi di società o associazioni che  esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta. Ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro. E’ fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro.  Tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato,  sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro.

Bisogna, quindi, domandarsi se si rientra o meno in uno o più dei citati casi.

La verifica non deve essere fatta rispetto all’anno prima (quindi 2022) ma rispetto all’anno in corso (quindi, 2023). Il regime cessa di avere efficacia dall’anno successivo a quello in cui si verifica la causa di esclusione.

Ad esempio, un soggetto nel 2023 può essere forfettario se in corso di anno subentra una delle citate cause ma non lo potrà essere nel 2024 (salvo il caso in cui, entro il 31 dicembre 2023 quella causa viene eliminata).