Non solo permessi 104, ma anche permesso per malattia del figlio. Sono i diritti che spettano al lavoratore dipendente. Due misure che non vanno confuse anche se a primo impatto possono sembrare simili o la medesima cosa.

In sintesi, i permessi 104 possono essere chiesti laddove si presenti per il lavoratore, uomo o donna, il bisogno di assistere un familiare disabile (coniuge, figli, ecc.). Il permesso per la malattia del figlio, invece, lo può chiedere il lavoratore (genitore donna o uomo) laddove si presenti la necessità di doversi assentare dal lavoro per assistere il figlio con febbre.

O altra malattia che si è provvisoriamente manifestata. Questi ultimi dipendono dall’età del figlio.

Andiamo nel dettaglio.

Quelli per la 104 sono pagati

A differenza del permesso per malattia del figlio, i permessi 104 presuppongono, dunque, l’esistenza di un familiare disabile. Si concretizzano nel diritto del lavoratore di assentarsi dal lavoro, per 3 giorni al mese (frazionabili anche in ore). Li può chiedere anche lo stesso lavoratore disabile per se stesso.

L’autorizzazione a goderne non si chiede al datore di lavoro ma all’INPS. Una volta concessa tale autorizzazione, il lavoratore deve comunicare al datore solo (di volta in volta) i giorni o le ore di permesso che chiede. L’autorizzazione INPS ai permessi 104 si chiede una sola volta e non ogni volta che si necessita di permessi.

Sono regolarmente retribuiti. Infatti, per i giorni di assenza si percepisce un’indennità che viene anticipata dal datore di lavoro. Poi quest’ultimo recupera l’importo dall’INPS. I permessi 104 concorrono anche alla maturazione della tredicesima (Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 208 del 2005). Inoltre, i giorni o le ore di assenza non incidono sul diritto alle ferie e sull’anzianità contributiva e di servizio.

Permessi per malattia figlio, come funzionano

I permessi per malattia del figlio, invece, sono diversi da quelli 104.

Bisogna distinguere a seconda dell’età del figlio. In dettaglio:

  • durante i primi 3 anni di vita del figlio/figlia, non è prevista alcuna durata massima di giorni di assenza;
  • per i figli di età compresa tra 5 anni e 8 anni, spettano al massimo 5 giorni durante l’anno.

La legge non prevede alcuna indennità per queste assenza. A ogni modo i CCNL possono prevederla ugualmente. Non concorrono alla maturazione delle ferie, della tredicesima o altre mensilità aggiuntive e al TFR (trattamento fine rapporto). Concorrono, invece, regolarmente alla determinazione dell’anzianità di servizio.

Per giustificare l’assenza è necessario produrre il certificato che attesti la malattia del figlio. Ultima precisazione: tali giorni non sono soggetti a controlli, ossia alle c.d. visite fiscali per malattia del lavoratore.

Riassumendo…

  • il permesso per malattia del figlio devono essere tenuti distinti dai permessi 104
  • i permessi 104
    • servono al lavoratore per assistere un familiare disabile
    • fino a 3 giorni al mese, frazionabili in ore
    • dietro autorizzazione INPS
    • sono regolarmente retribuiti con un’indennità
    • concorrono alla tredicesima, alle ferie e all’anzianità di servizio
  • i permessi per la malattia del figlio
    • non hanno limiti di durate nei primi 3 anni di vita dei figli
    • possono essere al massimo 5 giorni l’anno se i figli hanno età compresa tra 5 anni e 8 anni
    • non sono retribuiti
    • non concorrono a tredicesima, ferie e TFR
    • concorrono all’anzianità di servizio
    • bisogna produrre certificato di malattia del figlio
    • non sono soggetti a visite fiscali.