In quali condizioni è possibile far convivere un lavoro dipendente e una Partita IVA? E’ possibile, quindi, percepire una busta paga aziendale e avere anche redditi che derivino da lavoro autonomo?   Molti lavoratori dipendenti percettori già di uno stipendio, negli ultimi anni hanno deciso di aprire una partita IVA per i più svariati motivi: guadagnare soldi extra, migliorare la propria condizione economica, necessità di percepire un’altra entrate, far fruttare il proprio hobby o la propria passione.

  I dubbi che, però, vertono sulla coesistenza dei due tipi di reddito sono molti, partendo dal cumulo dei redditi all’obbligo di comunicazione al datore di lavoro.   Cerchiamo, quindi, di comprendere quando una partita IVA può coesistere con un lavoro dipendente.  

Dipendente privato e partita IVA

Per un dipendente privato non esistono problemi di compatibilità nell’aprire una partita IVA come ditta individuale, come società o come libero professionista. Il dipendente privato può mantenere il suo lavoro alla dipendenza di un’azienda privata aprendo una partita IVA alla sola condizione che, se il contratto lo vieta, non vi sia concorrenza tra le due attività svolte. Se il divieto non è esplicitamente espresso non ci sono problemi di coesistenza tra le due attività e non dovrebbe esistere neanche l’obbligo di comunicazione al datore di lavoro anche se è consigliabile informare l’azienda per correttezza e trasparenza per l’obbligo di fedeltà al datore di lavoro.   Quest’obbligo, previsto dal Codice Civile all’articolo 2105 prevede che il dipendente non debba trattare affari per proprio conto o conto terzi, che siano in concorrenza con l’azienda per cui lavora e non deve divulgare notizie che riguardano i metodi di produzione dell’impresa né alla sua organizzazione.

La violazione di questo articolo potrebbe portare al licenziamento per giusta causa e potrebbe contemplare anche il risarcimento dei danni subiti dal datore di lavoro da parte del dipendente.  

Dipendente pubblico e partita IVA

  Le norme che disciplinano la possibilità di svolgere un lavoro da libero professionista per un dipendente della pubblica amministrazione sono varie e inframmezzate a diverse sentenze della Corte di Cassazione.   In linea generale il dipendente pubblico deve svolgere il proprio lavoro in maniera esclusiva per la Amministrazione cui appartiene. Anche se questo principio è a carattere generale ci sono eccezioni di alcuni regimi speciali (ad esempio i docenti possono esercitare la libera professione).   In alcuni casi il dipendente pubblico anche se con contratto full time, può svolgere un incarico di tipo diverso e percepire quindi redditi da lavoro autonomo se autorizzato dalla propria Amministrazione a patto che:

  • l’incarico che è chiamato a svolgere sia temporaneo e occasionale e non interferisca con l’impiego presso la pubblica amministrazione
  • non coesista conflitto di interessi con gli interessi della pubblica amministrazione
  • l’attività deve essere svolta al di fuori dell’orario di servizio

In base ai criteri sopra citati ci sono