Il bonus locazione istituito con il decreto Rilancio, così come modificato poi nei decreti successivi (dal decreto Agosto al decreto Ristori bis) può essere utilizzato direttamente in compensazione in F24 dal locatario oppure essere da questi ceduto, entro il 31 dicembre 2021, a terzi soggetti (incluso il locatore ed inclusi istituti di credito e finanziari).

La cessione del credito al locatore deve passare per il consenso di quest’ultimo. Inoltre, il locatario e locatore potrebbero anche accordarsi in merito al fatto che il credito ceduto possa formare oggetto di storno di parte del canone dovuto.

Ci spieghiamo meglio.

Cessione bonus locazione al locatore: occorre pagare la differenza

Il credito d’imposta in commento matura e può essere utilizzato solo quando il canone di locazione riferito al mese per il quale spetta il beneficio, risulta effettivamente pagato. Tuttavia, è possibile cedere il credito al locatore a parziale storno del canone dovuto pagando solo la rimanente parte del canone.

Esempio

Il canone del mese di maggio 2020 è pari a 2.000 euro, a fronte del quale spetta un bonus locazione del 60% (quindi, 1.200 euro), il locatario, con il consenso del locatore, può decidere di cedere tale credito a quest’ultimo e versagli solo i restanti 800 euro.

Si tenga, tuttavia, presente che affinché il predetto credito maturi è necessario che risulti effettivamente pagata al locatario la citata differenza di 800 euro.