I materiali isolanti hanno un’importanza fondamentale per il raggiungimento del doppio salto di classe energetica.
Ai sensi dell’articoli 119 e 121 del Decreto Legge “Rilancio”, per poter fruire del superbonus 110%, gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio devono essere effettuate con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i cosiddetti “criteri ambientali minimi (CAM)”. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Criteri ambientali minimi CAM, cosa sono?

Criteri Ambientali Minimi (CAM), si legge sul sito del Mite, “sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato. I CAM sono definiti nell’ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione e sono adottati con Decreto del Ministro dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del mare”.

Quali materiali si devono usare?

Come già detto in apertura, per poter fruire del superbonus 110%, i materiali isolanti utilizzati per gli interventi di isolamento termico devono rispettare i cosiddetti “criteri ambientali minimi (CAM)”.
L’ANIT (associazione azionale per l’isolamento termico) ha redatto un documento di approfondimento tecnico che spiega quali materiali possono essere utilizzati ai fini del superbonus 100%.
In particolare, senza entrare troppo nel dettaglio, bisogna far riferimento al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017”. Tale decreto contiene il criterio 2.4.2.9: “Materiali isolanti termici e acustici”, che costituisce il riferimento ai materiali da utilizzare. Oltre a questo, ci sono altri criteri da rispettare, tra i quali menzioniamo i seguenti:

  • 2.4.1.2 – Materia recuperata o riciclata, tale materiale deve essere almeno il 15% del totale del peso dei materiali utilizzati;
  • 2.4.1.3 – Non è consentito l’uso di sostanze pericolose ritenute dannose per lo strato d’ozono;
  • 2.3.5.5 – Rispetto dei limiti di emissioni dei materiali.

 

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