Il decreto legge n. 36 del 2022 ha ampliato l’ambito applicativo del credito d’imposta riconosciuto alle imprese che fanno investimenti nelle parti d’Italia qualificate come ZES (Zone Economiche Speciali).

L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad apposita istanza di interpello, interviene per chiarire quali sono i nuovi investimenti ammessi al beneficio fiscale e soprattutto la decorrenza.

Per capire la portata della novità dobbiamo richiamare cosa prevedeva prima del citato decreto legge, l’art. 5 comma 2 decreto-legge n. 91 del 2017. In esso si leggeva espressamente che

In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d’imposta, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100.

Il credito d’imposta è esteso all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti.

Con l’art. 37 del menzionato decreto 36 del 2022 si interviene proprio su questa disposizione normativa.

Le ZES (Zone economiche speciale) in Italia

L’istituzione delle ZES è nelle regioni definite dalla normativa europea come “meno sviluppate” o “in transizione”. Le regioni meno sviluppate sono quelle con PIL pro capite inferiore al 75% della media europea. In Italia lo sono:

  • Sicilia
  • Calabria
  • Basilicata
  • Puglia
  • Campania.

Sono regioni in transizione quelle con PIL pro capite tra il 75% e il 90% della media europea. In Italia lo sono:

  • Sardegna
  • Abruzzo
  • Molise.

Nella ZES deve esservi compresa almeno un’area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 sulla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). E’ di regola composta da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e Interporti e non può comprendere zone residenziali.

La novità ed i chiarimenti dell’Agenzia Entrate

L’art. 37 comma 2 del decreto legge n. 36 del 2022 interviene sull’ultimo periodo della disposizione normativa riportata in premessa. In particolare, il periodo in cui si legge “Il credito d’imposta è esteso all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti” è sostituto con “Il credito di imposta è esteso all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti“.

Quindi, mentre prima il bonus ZES era previsto solo per l’acquisto di immobili strumentali agli investimenti, adesso è previsto anche per la realizzazione ovvero l’ampliamento degli immobili strumentali agli investimenti.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 519 del 18 ottobre 2022, ha chiarito che la novità si applica dal 1° maggio 2022, ossia dagli investimenti fatti da questa data. Per quelli fatti fino al 30 aprile 2022, quindi, il credito riguarda solo l’acquisto e non anche la realizzazione e l’ampliamento.