Con la proroga della domanda rottamazione quater annunciata dal MEF cambia anche il calendario di pagamento dell’importo dovuto a seguito dell’adesione.

Un nuovo calendario che vede spostarsi dal 30 aprile 2023 al 30 giugno 2023 il termine ultimo per fare richiesta di adesione alla sanatoria. Si sposta dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023, la data entro cui l’Agenzia Entrate Riscossione invierà la comunicazione di accoglimento o rigetto della domanda.

La proroga della domanda rottamazione cartelle significa anche più tempo per modificare la scelta delle rate.

A questo proposito, ricordiamo che, quando si presenta la richiesta di adesione alla sanatoria bisogna indicare se si vuole pagare poi l’importo dovuto in unica soluzione o a rate. La scelta è lasciata alla libera discrezionalità del contribuente. In caso di scelta di pagare a rata occorre indicare anche il numero di rate. Si può decidere tra un minimo di 2 rate e un massimo di 18 rate.

Le prime due rate saranno pari ciascuna al 10% dell’importo complessivamente dovuto.

Pagamento in unica soluzione o a rate

La proroga interessa anche la scadenza di pagamento dell’unica o prima rata. Prima dello slittamento era previsto che:

  • in caso di scelta per il pagamento in unica soluzione, la scadenza era stabilita al 31 luglio 2023;
  • laddove la scelta fosse stata per il pagamento rateale, allora le prime due rate avevano scadenza rispettivamente il 31 luglio 2023 e 30 novembre 2023. Le successive rate, entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno a partire dal 2024. Con interessi del 2% dovuti a decorrere dal 1° agosto 2023.

Ora, invece, cambia la scadenza di pagamento dell’unica o prima rata, che passa dal 31 luglio 2023 al 31 ottobre 2023.

Il nuovo calendario della rottamazione quater

Sulla base di tutte le novità, quindi, ecco il nuovo calendario completo per la rottamazione quater prevista dalla Legge di bilancio 2023 per debiti affidati all’ente di riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022:

  • domanda all’Agenzia Entrate Riscossione entro il 30 giugno 2023
  • risposta dell’Agenzia Entrate Riscossione entro il 30 settembre 2023
  • pagamento importo dovuto in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023
  • pagamento importo dovuto a rate (massimo 18 rate) al netto di eventuali altre proroghe:
    • 31 ottobre 2023
    • 30 novembre 2023
    • 28 febbraio 2024
    • 31 maggio 2024
    • 31 luglio 2024
    • 30 novembre 2024
    • 28 febbraio 2025
    • 31 maggio 2025
    • 31 luglio 2025
    • 30 novembre 2025
    • 28 febbraio 2026
    • 31 maggio 2026
    • 31 luglio 2026
    • 30 novembre 2026
    • 28 febbraio 2027
    • 31 maggio 2027
    • 31 luglio 2027
    • 30 novembre 2027.

In caso di pagamento rateale sono dovuti interessi del 2% a decorrere dal 1° novembre 2023.

Il mancato pagamento, anche di una sola rata, entro 5 giorni dalla scadenza comporta la decadenza dal beneficio della rottamazione quater.