Mancano pochi giorni alla scadenza dell’acconto per la nuova IMU, istituita con la Legge di bilancio 2020. La scadenza è fissata al 16 giugno prossimo. Tuttavia, potrebbe slittare, ma non per via di una qualche disposizione normativa prevista a livello governativo, bensì per decisione dei singoli comuni di ubicazione degli immobili oggetto del tributo ed in considerazione dell’autonomia decisoria lasciata agli stessi enti locali.

Come si legge, infatti, nel comunicato IFEL del 21 maggio scorso, “A seguito delle numerose richieste in materia di differimento dei termini di pagamento che i Comuni possono disporre nell’esercizio della propria autonomia regolamentare e in relazione alle difficoltà determinate dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19” è pubblicato uno schema di delibera consiliare che permette di intervenire sui termini di pagamento dell’imposta locale.

Lo stesso IFEL, fa altresì sapere nello schema di regolamento pubblicato sul proprio sito istituzionale che “l’emergenza epidemiologica che è tuttora in corso spingerà molte amministrazioni a porsi il problema dell’opportunità di disporre agevolazioni a favore delle categorie economiche e dei soggetti più colpiti dalle conseguenze dell’emergenza, anche in connessione con possibili interventi governativi di cui, tuttavia, attualmente non è nota né la dimensione, né la concreta eventualità. Tali decisioni sono ovviamente nella piena discrezionalità di ciascun ente, con i limiti generali di carattere equitativo e di ragionevolezza che devono caratterizzare tutti gli interventi agevolativi”.

Cosa potrebbe deliberare il Comune

Lo schema di delibera prevede, quindi, la possibilità ad esempio di:

  • non differire la scadenza dell’acconto IMU 2020, da effettuarsi entro il 16 giugno 2020;
  • di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto IMU 2020 entro il 30 settembre 2020 (o altra data individuata dal Comune), limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi entro il 31 ottobre 2020, a pena di decadenza dal beneficio, su modello predisposto dal Comune;
  • di dare atto che la deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2020;
  • di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la deliberazione sarà efficace a seguito dell’avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Prima di procedere al versamento dell’acconto entro il giorno 16 di questo mese, dunque, si consiglia di consultare il comune in cui sono ubicati gli immobili per verificare se questi abbia o meno deliberato il differimento ovvero altra misura agevolativa.

Si ricorda che la nuova IMU accorpa la vecchia IMU e la TASI e la sua disciplina rispecchia sostanzialmente quella previgente, comprese le scadenze di versamento (16 giugno per l’acconto e 16 dicembre per il saldo o conguaglio).