In merito ai giorni di malattia, abbiamo visto che è facoltà del lavoratore rientrare in servizio prima di quanto previsto dalla prognosi nel certificato, salvo previa rettifica del certificato medico. Ma è intuitivamente più frequente il caso contrario, ovvero quello del lavoratore in malattia che non si sente ancora pronto a rientrare in servizio e abbia necessità di prorogare la durata della malattia.

Rinnovo certificato per non perdere giorni di malattia pagati

Anche in questo caso siamo di fronte ad una facoltà del lavoratore, se ne ricorrono le condizioni.

E’ anche comprensibile infatti che, visto che la prognosi ha carattere previsionale in merito alla guarigione, le cose possano andare diversamente e i tempi di recupero essere più lenti del previsto.
E’ fondamentale però, per non lasciare giorni scoperti e non pagati, rinnovare il certificato medico prima della scadenza. Il riferimento normativo è alla circolare Inps 79/2017 che ha spiegato quale procedura seguire per prolungare l’indennità di malattia in caso di ricaduta o non completa guarigione.
Il dipendente deve comunicare l’assenza prolungata al datore mentre il medico dovrà fare una nuova visita e un nuovo certificato.

Malattia prolungata: cosa cambia per la visita fiscale

Dal punto di vista della visita fiscale non cambia nulla posto che le nuove regole non limitano ad un controllo per malattia il rischio di accertamenti Inps. Anche chi si assenta più giorni con un unico certificato quindi è potenzialmente soggetto a più visite fiscali. Può anche essere il medico Inps che, facendo una visita fiscale in prossimità del rientro a lavoro, certifichi che il dipendente non è ancora guarito e comunichi all’Inps il prolungamento dell’assenza. Resta onere del lavoratore in malattia avvisare il datore.

Assenze malattia a distanza ravvicinata: cosa fare?

Può infine accadere che la ricaduta si abbia subito dopo il rientro a lavoro. A volte proprio per non insospettire o indispettire datore o colleghi si torna in ufficio pur non avendo recuperato totalmente la propria condizione fisica e, in questo modo, si è ancora cagionevoli.

Se ciò accade entro 30 giorni dalla data di cessazione della precedente patologia, l’assenza viene fiscalmente trattata alla stregua di una continuazione, e, di conseguenza, l’indennità di malattia INPS verrà corrisposta includendo la ricaduta nella precedente malattia.