La Legge n° 197/2022, Legge di bilancio 2023, conferma le agevolazioni prima casa rafforzate per gli under 36. Dunque, anche nel 2023 sarà più facile acquistare casa. Le agevolazioni consistono nell’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo, dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto ad IVA, il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari al tributo corrisposto in relazione all’acquisto. Inoltre è disposta l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.

Gli “incentivi” operano sugli atti di trasferimento di proprietà o sugli atti traslativi/costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione. Sempre se si tratta di prima casa.

La Legge di bilancio 2023 conferma i requisiti per accedere alle agevolazioni. In particolare viene confermato anche il requisito ISEE. Vediamo qual è la soglia ISEE da rispettare e in che modo deve essere verificata.

Le agevolazioni prima casa per gli under 36

Le agevolazioni prima casa degli under 36, ex art.64 del D.L. 73/2021, spettano rispetto agli:

atti traslativi a titolo oneroso della proprieta’ di «prime case» di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite dalla nota II-bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprieta’, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione (vedi comma 6 dell’articolo 64).

Questi atti devono essere stipulati entro il 31 dicembre 2023. Altrimenti, se si rispettano i requisiti si ha diritto alle agevolazioni prima casa ordinarie (vedi nota II-bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, DPR 131/1986).

Detto ciò, per poter sfruttare le agevolazioni in parola, è necessario:

  • non aver compiuto 36 anni nell’anno di stipula del rogito;
  • presentare un Isee non superiore a 40.000 euro.

La verifica dell’ISEE

Eì importanti soffermarsi sulla verifica dell’ISEE.

Infatti, come da circolare n°12/2021, Il citato comma 6 rinvia al regolamento di cui al DPCM n. 159 del 20131, in base al quale l’indicatore ISEE è calcolato sulla base dei redditi percepiti e del patrimonio posseduto nel secondo anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), rapportati al numero dei soggetti che fanno parte dello stesso nucleo familiare (ad esempio: l’indicatore ISEE è riferito ai redditi e al patrimonio dell’anno 2019 per gli atti stipulati nel 2021 e a quelli dell’anno 2020 per gli atti stipulati nel 2022).

Dunque, per gli atti stipulati nel 2023, l’ISEE è riferito ai redditi e al patrimonio del 2021.

Detto ciò, quando si parla di nucleo familiare non bisogna confondersi con i familiari a carico, ex art. 12 del TUIR.

Ai fini ISEE, il “nucleo familiare” è costituito, ai sensi dell’articolo 3 del DPCM n. 159 del 2013, dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatte salve le eccezioni stabilite dal medesimo articolo (cfr. circolare n. 18/E del 3 luglio 2020).

ISEE per le agevolazioni prima casa under 36. Entro quando va presentato?

Nella circolare n°12/2021, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che per prendere le agevolazioni prima casa under 36, il contribuente deve essere in possesso di un ISEE in corso di validità alla data del rogito. Di conseguenza, tale documento dovrà essere stato richiesto in un momento necessariamente antecedente alla stipula dello stesso, mediante la presentazione della relativa DSU in data anteriore (o almeno contestuale) all’atto.

Inoltre,  il contribuente, al momento della stipula dell’atto, deve dichiarare nello stesso di avere un valore ISEE non superiore a 40.000 euro e di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità o di aver già provveduto a richiederla, mediante presentazione di apposita DSU in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell’atto.

A tal fine, è opportuno che nell’atto venga indicato il numero di protocollo dell’attestazione ISEE in corso di validità o, laddove questa non sia stata ancora rilasciata, il numero di protocollo della DSU presentata dal contribuente.

Dunque, è bene tenere a mente tutte le indicazioni fin qui analizzate.