Aumento Iva 21 – Recentemente abbiamo parlato delle conseguenze dell’aumento di un punto percentuale iva sui beni che non usufruiscono di una aliquota agevolata ( pertanto i beni che prima scontavano un’iva al 20 per cento ora la scontano al 21 ). E’ utile però capire come effettivamente agisce l’imposta sul valore aggiunto e cosa comporta la sua applicazione per le tasche dei contribuenti.

Iva cos’è

L’iva è stata introdotta dal D.P.R. n.633 del 1972 e viene classificata come un’ imposta indiretta in quanto va a colpire manifestazioni di ricchezza non immediatamente identificabili.

L’art. 1 stabilisce che sono assoggettate all’imposta le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate all’interno del territorio dello Stato e svolte nell’esercizio di impresa, di arti o di professioni, oltreché le importazioni da chiunque effettuate. L’Iva tecnicamente colpisce, attraverso il sistema di detrazioni di imposta, solo la parte di incremento che il bene subisce nelle fasi di produzione e distribuzione, incidendo pertanto solo sul consumatore finale, che non potendo effettuare la detrazione, corrisponderà per intero l’imposta.

Iva presupposti

Iva presupposto oggettivo – Il presupposto del tributo ( cioè la situazione giuridica che dà diritto allo Stato di esigere il tributo ) è l’effettuazione di operazioni imponibili. I presupposti oggettivi sono:

  • Una cessione a titolo oneroso che trasferisce la proprietà del bene o che costituisce o trasferisce diritti reali di godimento ( usufrutto, abitazione, uso) di beni o di operazioni elencate all’articolo 2, comma 2 del DPR 633/72;
  • Prestazioni di servizi che dipendono da obbligazioni di ogni tipo: di fare, non fare o permettere ( contratti d’opera, appalto, mediazione, ecc.) previo corrispettivo ai sensi dell’art. 3 del DPR 633/72;
  • Le importazioni da chiunque effettuate intendendosi per tali solo l’introduzione da parte degli stati membri della Comunità Europea di beni provenienti da paesi terzi. Si considerano importazioni ai fii dell’applicazione Iva le importazioni definitive, le reimportazioni a scarico di temporanee esportazioni, le importazioni temporanee;
  • Gli acquisti intracomunitari di beni, ovvero acquisti a titolo oneroso della proprietà o altro diritto reale di godimento, inviati o trasportati in Italia da altro stato membro della comunità europea dal cedente o dall’acquirente o da terzi per loro conto ( art. 38 D.L. 331/93).

Iva presupposto territoriale – Requisito essenziale per individuare anche quali beni o servizi ricadono all’assoggettamento dell’imposta è anche la territorialità dell’imposta.

Recentemente il D.Lgs 18 del 2010 ha modificato la normativa recependo la direttiva comunitaria n.8 del 2008 in materia Iva.

L’art. 7bis del DPR633/72 stabilisce che le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili oppure beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso oppure beni mobili spediti da altro Stato membro, installati, montati, o assemblati nel territorio dello Stato del fornitore o per suo conto.

Iva presupposto della territorialità – L’art. 7ter stabilisce invece il principio di territorialità nelle prestazioni di servizio, che potrebbero essere più difficili da valutare. Pertanto sono considerate effettuate nello Stato le prestazioni di servizi rese a soggetto passivo stabilito nel territorio italiano o rese a committenti non soggetti passivi stabiliti all’interno del territorio italiano.

L’art. 7quater individua invece i casi particolari in cui le prestazioni di servizi vengono considerate in modo diverso. Ad esempio le prestazioni di trasporto di passeggeri ( per le quali il principio base di offerta dei servizi a residenti o meno è difficile da attuare) si ritengono svolte nel territorio in proporzione alla distanza percorsa in un particolare Stato.

Per quanto riguarda il presupposto oggettivo , affinché l’operazione sia soggetta ad Iva, occorre che l’operazione sia svolta nell’esercizio di impresa o arti e professioni.

Gli artt. 4 e 5 del dPR633 del 1972 definiscono quando un’operazione possa essere considerata effettuata nell’esercizio di impresa, ari o professioni.

Iva soggetti passivi

Vediamo ora quali siano i soggetti passivi dell’imposta, che possiamo distinguere in soggetti passivi di diritto e soggetti passivi di fatto. I primi sono solo giuridicamente considerati soggetti passivi, ma nella realtà riescono a “traslare” l’imposta su un altro soggetto. I soggetti passivi di fatto sono invece coloro che effettivamente pagano l’imposta non potendo effettuare alcuna deduzione.

Ai fini Iva devono considerarsi soggetti passivi:

  • Chi effettua cessioni di beni nell’esercizio di una impresa;
  • Chi effettua prestazioni di servizi nell’esercizio di impresa;
  • Chi esegue prestazioni di servizi e cessioni di beni nell’esercizio di un’arte o professione;
  • Chiunque effettui importazioni extra Ce, anche al di fuori dall’esercizio di impresa;
  • Chi effettua acquisti intracomunitari di beni.

I soggetti sopraelencati possono essere considerati soggetti passivi di diritto mentre i consumatori finali sono i soggetti passivi di fatto che scontano l’iva ma non hanno la possibilità di recuperarla.

Infatti il meccanismo di applicazione del tributo prevede il cosiddetto principio delle detrazioni. In base a tal principio l’imposta l’imprenditore o l’esercente arti o professioni calcola la differenza tra l’imposta ricevuta per le vendite e le prestazioni effettuate e l’iva pagata per acquisti di beni e servizi. In questo modo si evita il cumulo dell’imposta.

Infine oltre alle operazioni imponibili , per le quali è prevista l’applicazione dell’iva con le regole prima elencate, vi sono altre operazioni per le quali l’imposta non si applica. In base all’art. 10 del dpr 633/72 e seguenti distinguiamo operazioni non imponibili, esenti ed escluse.

Operazioni non imponibili Iva – Le operazioni non imponibili rientrano nel campo di applicazione dell’imposta  e sono assoggettate agli obblighi di fatturazione e registrazione ( anche se manca il requisito di territorialità) ma non vengono assoggettate al tributo.

Consentono di detrarre l’iva pagata  e si riferiscono ad operazioni di cessioni all’esportazione.

Operazioni esenti Iva – Le operazioni esenti sono tassativamente indicate dall’art. 10 del dpr 633 del 1972 e tali operazioni non scontano l’imposta e non consentono di recuperare l’iva pagata a”monte”. Sono ad esempio le operazioni che riguardano prestazioni di servizi finanziari o cessioni di particolari beni.

Operazioni escluse Iva – Le operazioni escluse non sono invece soggette alla normativa Iva. Tali operazioni sono comunque estranee al volume di affari Iva e non devono essere fatturate ai fini Iva ( caparre confirmatorie, sconti di merce, spese per imballi a rendere, ecc.)