L’ABI ha emanato ed inviato alle banche italiane un nuovo comunicato in merito alla misura contenuta all’art. 13 del decreto liquidità (Decreto-legge n. 23 del 2020, contenente “Misure per le imprese e in materia di settori strategici, salute, lavoro, termini amministrativi e processuali ed emanato a fronte del persistere nel nostro territorio dell’epidemia Covid-19 e quindi per sostenere ulteriormente imprese e famiglie a fronte della conseguente crisi economica e di liquidità che ne è derivata). Si ricorda che con la predetta disposizione normativa, il governo ha previsto il rilascio di una garanzia pubblica pari al 100%, su nuovi finanziamenti erogati da banche di durata massima di 6 anni (preammortamento minimo di 24 mesi) a favore di micro, piccole e medie imprese, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, per un importo non superiore al 25% dei ricavi (anno 2019) del suo beneficiario e comunque non superiore a 25.000 euro.

Ciò significa che il fatturato (2019) massimo su cui calcolare il prestito è di 100.000 euro. La stessa ABI già con precedente comunicato aveva messo a conoscenza che a partire dal 17 aprile 2020, il Portale del Fondo di Garanzia PMI, come indicato dal Gestore del Fondo (Mediocredito Centrale-MCC), ha iniziato a consentire l’inserimento da parte delle banche stesse delle richieste di accesso al prestito.

Il divieto di compensazione con altri prestiti

Al predetto comunicato stampa del 17 aprile ha fatto seguito quello del 21 aprile con cui l’associazione metteva a conoscenza di ave partecipato al terzo incontro promosso dal MISE insieme agli altri soggetti interessati all’attuazione delle misure di liquidità previste dal Decreto-legge 8 aprile 2020, n.23. Nell’incontro è stato fatto il punto in primo luogo sull’attuazione della misura sul finanziamento in commento e ciò anche per accelerare i flussi delle richieste attraverso la possibilità di invii di flussi massivi anche nelle ore notturne. In proposito l’ABI ha poi diffuso una apposita circolare informativa per illustrare tali possibilità informatiche.

E’ arrivata da ultimo altra circolare della cui emanazione ne è stata data informazione con il comunicato stampa del 24 aprile scorso, da cui si evince che “il finanziamento fino a 25.000 euro prevede espressamente che l’inizio del rimborso non avvenga prima di 24 mesi dall’erogazione e che non può essere utilizzato per compensare alcun prestito preesistente, anche nella forma dello scoperto di conto corrente: la compensazione determinerebbe un avvio del rimborso prima dei 24 mesi, facendo decadere la garanzia. Il divieto di compensazione si applica anche per chi utilizza la sospensione prevista dall’art. 56 del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020: anche in questo caso, è vietato l’utilizzo del nuovo finanziamento per ridurre un’esposizione preesistente sul conto corrente perché determinerebbe un avvio del rimborso prima del termine dei 24 mesi”.