I premi versati dal datore di lavoro in favore della generalità o di categorie di dipendenti, a seguito della stipula di polizze a copertura del rischio di contrarre il Covid-19, possono rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 51, comma 2, lett. f-quater), del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e quindi, come tali, non concorrono alla formazione del reddito imponibile da lavoro dipendente dei lavoratori interessati. E’ quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 11/E del 6 maggio 2020 contenente risposte ad una serie di ulteriori quesiti aventi ad oggetto le misure contenute nel decreto Cura Italia (dopo la conversione in legge n. 27 del 2020) e nel decreto Liquidità (decreto-legge n. 23 del 2020).

Il premio è esente IRPEF

Nello specifico è stato domandato all’Amministrazione finanziaria se detti premi pagati dal datore di lavoro in favore della generalità o di categorie di dipendenti, a fronte di polizze a copertura del rischio di contrarre il Coronavirus, possa farsi rientrare nell’ambito delle polizze “aventi per oggetto il rischio di gravi patologie” di cui al citato art. 51 comma 2 lett. f quater) del TUIR. A tal proposito si ricorda che ai sensi di quest’ultimo, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i “contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall’articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2),del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie”.

Per l’Agenzia delle Entrate, in considerazione del fatto che l’Organizzazione Mondiale di Sanità (Oms), il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l’epidemia da Covid-19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale, i suddetti premi possono considerarsi nel novero di cui al richiamato art.

51 TUIR.