Le misure finanziate all’interno del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, PNRR, possono essere cumulate con altre agevolazioni, salvo ovviamente i limiti esistenti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresa quella riferita agli aiuti di stato.

In sintesi, è questo il principale chiarimento fornito dalla Ragioneria Generale dello Stato, RGS,  con la circolare n° 33 del 31 dicembre 2021.

L’apertura vale anche per la misura PNRR 4.0. Il riferimento è al credito d’imposta per le imprese che investono in tecnologie 4.0 e ricerca e sviluppo.

Doppio finanziamento e cumulo. Concetti differenti

Il primo aspetto affrontato dalla RGS riguarda la differenza tra il concetto di doppio finanziamento e di cumulo.

A tal proposito,

il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. Si tratta di un principio generale di sana gestione finanziaria applicabile al bilancio dell’Unione europea, ma valido quale regola generale anche per l’ordinamento interno.

Cosa diversa è il cumulo.

Nell’ambito del PNRR, il cumulo è ammesso anche a copertura dello stesso investimento o di sue quote parti.

E’ la stessa normativa europea a prevederlo. Infatti, l’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241, prevede che: “Il sostegno fornito nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione”. È pertanto prevista la possibilità di cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti “…a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo” (divieto di doppio finanziamento).

Da qui (Fonte circolare 33 in commento) se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo.

In quest’ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all’interno del cosiddetto “doppio finanziamento”, di cui è fatto sempre divieto.

Le regole di cumulo per il credito d’imposta 4.0

I suddetti chiarimenti si estendono anche  al credito d’imposta 4.0.  Bonus riconosciuto alle imprese che investono in tecnologie 4.0 e in Ricerca e sviluppo. In tale fattispecie, laddove l’investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il credito d’imposta (fino a concorrenza del 100% del costo dell’investimento), esclusivamente per la parte di costo dell’investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche.