Aumenti in arrivo per disoccupati e cassintegrati. L’Inps ha aggiornato gli importi tabellari delle prestazioni a sostegno del reddito per Naspi e Cig in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo, così come previsto dalla legge.

Con circolare numero 20 del 10 febbraio 2020, l’Inps ha quindi comunicato gli importi della Naspi per il 2020, così come quelli per gli ammortizzatori sociali della cassa integrazione (Cig). L’indice Istat ha mostrato per quest’anno un incremento dello 0,5% per cui i valori sono stati rivisti al rialzo, meno rispetto allo scorso anno quando la variazione fu positiva per 0,8%.

L’incremento della Naspi 2020

Per la Naspi, il sussidio contro la disoccupazione involontaria l’importo massimo erogabile sale a 1.335,40 euro. L’indennità viene tuttavia calcolata sommando gli imponibili previdenziali degli ultimi 4 anni, dividendo il risultato per le settimane di contribuzione e moltiplicando il risultato per 4,33. Nel 2020, poi, se l’importo che si ottiene è pari o inferiore a 1.227,55 euro (così detto importo soglia), l’indennità sarà il 75%. Se, invece, è superiore si aggiunge anche il 25% della differenza tra 1.227,55 e il massimale di 1.335,40 euro. Secondo le regole della Naspi, l’indennità diminuisce del 3% al mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione e ha una durata massima di 24 mesi.

Valori identici anche per la Dis-Coll, l’assegno contro la disoccupazione per i collaboratori iscritti presso la gestione separata dell’Inps ormai stabilizzato. Per quanto riguarda, infine, l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola da liquidare con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2019, si applicano gli importi massimi stabiliti per lo scorso anno (pari a euro 993,21 ed euro 1.193,75).

L’incremento della cassa integrazione 2020

A seguito dell’incremento in base ai valori Istat, anche l’importo della cassa integrazione guadagni nel 2020 sale portandosi a quota1.129,66 euro per le retribuzioni superiori a 2.159,48 euro, mentre per quelle inferiori alla l’importo erogabile sarà di 939,89 euro.

I valori tengono conto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 41/1986 pari al 5,84%. I trattamenti di integrazione salariale per il settore edile dovuti ad intemperie stagionali raggiungono un importo pari a 1.127,87€ e a 1.355,58 a seconda rispettivamente la retribuzione è inferiore o superiore a 2.159,48 euro. Questi trattamenti godono, infatti, di una maggiorazione del 20% rispetto all’integrazione salariale ordinaria.