Permessi legge 104: Salve, per cortesia, volevo sapere per quanto riguarda i parenti o affini di terzo grado che possono fruire dei permessi qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, si riferisce ad un solo genitore o entrambi per avere diritto. Grazie.

 

L’art. 33 della legge 104/92 prevede che la persona con disabilità grave possa essere assistita dal familiare che ne abbia i requisiti previsti dalla legge.


Hanno diritto a fruire dei permessi lavorativi il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado. La normativa prevede comunque la possibilità di estendere il diritto ai parenti ed affini entro il terzo grado in presenza di particolari condizioni.

Pertanto il familiare, con rapporto di lavoro pubblico o privato, anche a tempo determinato, ai sensi dell’art.33, comma 3 della legge 104 può usufruire dei permessi nella misura di tre giorni mensili anche frazionabili in ore, indipendentemente dall’orario di lavoro.

L’articolo 24 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, ha introdotto un elemento di ulteriore flessibilità: ha precisato che il diritto ai tre giorni di permesso “è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell’ambito del mese.”

Condizione essenziale per poter richiedere i permessi 104 è che al familiare da assistere:

  • sia stata accertata la condizione di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 Legge 104/1992)
  • la persona con disabilità non sia ricoverata a tempo pieno intendendosi con ciò il ricovero per le intere ventiquattro ore presso strutture ospedaliere o simili, sia pubbliche che private che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

Si tratta di permessi retribuiti e coperti da contributi figurativi. La contribuzione figurativa, prevista dall’art. 19 della L. 53/2000, non trova applicazione per i dipendenti pubblici, per i quali la retribuzione di tali permessi giornalieri prevede anche la copertura contributiva.

Fonte: SuperAbile Inail

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