Permessi legge 104: Buongiorno, sono un assistente amministrativo della scuola […], e volevo porle il seguente quesito: può un nostro dipendente usufruire dei permessi della legge 104 per la propria madre che è ricoverata in una struttura a lunga degenza che offre assistenza sanitaria continuativa per la giornata in cui lui preleva la propria madre e la porta a casa per trascorrere una giornata insieme a lui?
So che spetterebbe se produce una certificazione medica che in quel giorno ha portato la madre a fare una visita medica, ma in questo caso è previsto? Il docente insiste nel dire che a lui spetta. Gradirei un suo parere, grazie.

Permessi legge 104 per il familiare in struttura

Analizziamo cosa prevede la normativa vigente, in base alle varie circolari Inps e del Dipartimento della Funzione Pubblica emanate.

Le condizioni essenziali per poter richiedere i permessi Legge 104/92 per assistere il familiare sono:

  • certificazione di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 Legge 104/1992);
  • non sia ricoverato a tempo pieno, intendendosi con ciò, il ricovero per le intere ventiquattro ore presso strutture ospedaliere o simili, sia pubbliche che private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

Relativamente ai permessi l’INPS con la circolare n. 155 del 3 dicembre 2010 punto 3, e il Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 13 del 6 dicembre 2010 paragrafo 5, lett. A., ribadiscono che per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

Successivamente la circolare Inps n. 32/2012 estende ai lavoratori che assistono un familiare con grave disabilità ricoverato (non solo minore) la possibilità di usufruire dei permessi nel caso risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

L’aspetto della “assistenza sanitaria continuativa”, indicato nelle circolari INPS 155/2010 e 13/2010 della Funzione Pubblica e, poi, ripreso nelle successive da parte di entrambi, non è trascurabile, in quanto, sembra voler fare un distinguo tra una “assistenza sanitaria” e una “assistenza non sanitaria”.

Se ne deduce che il lavoratore può usufruire dei permessi per prestare assistenza al familiare ricoverato presso strutture residenziali di tipo sociale, quali case-famiglia, comunità-alloggio o case di riposo perché queste non forniscono assistenza sanitaria continuativa mentre non può usufruire dei permessi in caso di ricovero del familiare da assistere presso strutture ospedaliere o comunque strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

Conclusione

Da come si evince anche dalle circolari Inps, il caso specifico non è contemplato, perchè viene meno a mio avviso il presupposto della norma. I permessi legge 104, sono stati istituiti per assistere il familiare disabile che non riesce a compiere atti di vita quotidiana. Nel caso specifico il familiare è in struttura con assistenza continua, e il fatto di prelevare il familiare dalla struttura, non per visite ma per compagnia (passare un giorno con il proprio genitore), esula dalla formazione dei permessi legge 104, questo il dipendente può farlo benissimo fuori dall’orario di lavoro. Questo è un mio parere, bisogna attenersi alla normativa vigente, e come esposto sembra non rientrare nei permessi legge 104.

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