Permessi legge 104 e congedo legge 151, il quesito di un nostro lettore:

Salve, il quesito è il seguente: sono una dipendente pubblica e mi è stata riconosciuta la legge 104, art.3 comma 3, di cui ne usufruisco io stessa nella misura di 2 ore al giorno, tranne un giorno a settimana visto che ho anche un part-time. Può il mio convivente, anch’egli dipendente pubblico, usufruire dei congedi in ordine alla legge 151, per assistermi, almeno nei miei giorni di assenza dal lavoro (venerdì, sabato)?

Il congedo straordinario è un periodo di assenza dal lavoro retribuito concesso ai lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n.

104.

Congedo straordinario, chi può farne richiesta?

Spetta ai lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità:

  • coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità;
  • padre o madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte dell’unione civile convivente;
  • figlio convivente della persona disabile in situazione di gravità, esclusivamente nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • fratello o sorella convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli/sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Congedo legge 151 se il disabile lavora

Esaminiamo il quesito del nostro lettore, circa la possibilità di fruire del congedo oggetto in costanza di attività lavorativa da parte della persona con disabilità assistita e del familiare che presta assistenza.

La circolare inpdap 22 del 28 dicembre 2011, al punto 4, si esprime chiaramente in merito: “il congedo può essere richiesto anche nel caso in cui l’assistenza sia rivolta ad un familiare disabile che svolga, nel periodo di godimento del congedo, attività lavorativa”.

Nella circolare si riprende un concetto essenziale espresso nell’interpello 30 del 6 luglio 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che in merito alla configurabilità del congedo durante lo svolgimento di attività lavorativa da parte del disabile dice: “non sembra conforme allo spirito della normativa porre, a priori, un limite alla fruizione del congedo da parte di colui che assiste il familiare disabile. Tale prassi risulterebbe peraltro in contrasto con i principi formulati dalla L. n. 104/1992 che mira invece a promuovere la piena integrazione del disabile nel mondo del lavoro.” e prosegue “l’assistenza si può sostanziare in attività collaterali ed ausiliarie rispetto al concreto svolgimento dell’attività lavorativa da parte del disabile, quali l’accompagnamento da e verso il luogo di lavoro, ovvero attività di assistenza che non necessariamente richiede la presenza del disabile, ma che risulta di supporto per il medesimo. Si ritiene pertanto, alla luce dell’attuale normativa, che il diritto alla fruizione del congedo de quo da parte del familiare non può essere escluso, a priori, nei casi in cui il disabile svolga, per il medesimo periodo, attività lavorativa”.

Il rapporto di lavoro del richiedente che assiste

Il congedo non può essere richiesto nei periodi di sospensione totale dell’attività lavorativa, va infatti rilevato che con la sospensione totale del rapporto di lavoro, come per esempio nel part-time verticale durante le pause contrattuali ovvero nelle giornate in cui non è prevista attività lavorativa, oppure nel caso di cassa integrazione a zero ore, il richiedente ha già la possibilità di prestare assistenza al familiare con disabilità, proprio perché non impegnato in attività lavorativa.

Durante il periodo di fruizione del beneficio, il familiare richiedente “conserva il posto di lavoro … e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa” (art. 4 c 2 legge n. 53/2000).

Conclusioni

La normativa vigente in materia di legge 104 e legge 151, integrata con le varie circolari, non esclude la possibilità di fare richiesta, per gli aventi diritto, del congedo straordinario per assistere il familiare con handicap grave (legge 104 art. 3 comma 3), anche se il familiare lavora e anche se i permessi legge 104 sono riconosciuti alla persona disabile, non è possibile la cumulabilità nello stesso periodo. Consigliamo di leggere: Permessi legge 104 e congedo straordinario, possono essere cumulati?

Fonte: SuperAbile

Se hai domande o dubbi, contattami: [email protected]