Sono un lavoratore dipendente che gode dei permessi 104 per assistere la suocera. Sono in fase di separazione da mia moglie. Sono a chiedere se nonostante la separazione potrò continuare a chiedere permessi 104 per la suocera stessa (o meglio ex suocera).

Il quesito è giunto in redazione e rappresenta occasione per fare chiarezza sull’argomento per tutti i nostri lettori.

In primis ricordiamo cosa sono i permessi 104. Rappresentano uno strumento messo a disposizione dei lavoratori dipendenti che hanno necessità di assistere un familiare disabile.

In sostanza essi possono assentarsi dal lavoro (3 giorni al mese, frazionabili anche in ore) senza perdere la retribuzione.

Chi può chiederei permessi 104

Sulla base della normativa vigente, i permessi 104 possono essere richiesti da:

  • genitori, anche adottivi o affidatari
  • coniuge
  • parte dell’unione civile
  • convivente di fatto
  • parenti o agli affini entro il secondo grado
  • parenti o affini di terzo grado soltanto qualora uno dei genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto, abbiano compiuto 65 anni, siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Li può chiedere anche disabile lavoratore per se stesso.

Tra i soggetti per i quali è possibile chiedere i permessi 104 rientrano, dunque, anche la suocera e il suocero. Si tratta di affini entro il secondo grado. In sostanza, il lavoratore dipendente, può chiedere i permessi se ha necessità di assistere la suocera disabile.

La regole per l’ex suocera

Venendo al quesito del lettore, a nostro parere, per rispondere possiamo richiamare la stessa regola permessi 104 prevista per l’ex coniuge.

Quindi, occorre distinguere a seconda che tra i due coniugi sia intervenuta o meno già la sentenza di divorzio.

Non spetterebbero permessi 104 per assistere l’ex suocera se tra i due coniugi c’è divorzio. Infatti, il divorzio implica lo scioglimento del vincolo matrimoniale e, dunque, la perdita dei gradi di affinità e parentela che ne erano derivati.

Nell’ipotesi di separazione, invece, il vincolo matrimoniale non ancora è sciolto (i suoi effetti giuridici ci sono ancora) e, di conseguenza, si mantengono ancora i relativi gradi di parentela e affinità che si instaurano tra i due coniugi e rispettivi familiari. Pertanto, anche la possibilità di richiedere permessi 104 secondo le regole previste.

Diverso ancora è il caso in cui, ad esempio, il marito ha i permessi 104 per assistere la suocera e muore la moglie. In tal caso, infatti, ai sensi dell’art. 78, comma 2 del codice civile

L’affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva.

Quindi, la possibilità di chiedere permessi 104 per la suocera continua anche se dovesse subentrare il decesso del coniuge.