“Al lavoro, pensi ai bambini che hai lasciato a casa. A casa, pensi al lavoro che hai lasciato incompleto. Una tale lotta si scatena dentro di te. Il tuo cuore è lacerato“, affermava Golda Meir. In effetti non si può negare come spesso risulti particolarmente difficile riuscire a conciliare impegni privati con quelli professionali.

Proprio in tale ambito, fortunatamente, giungono in aiuto delle misure a sostegno delle persone più fragili come, ad esempio, i permessi Legge 104. Quest’ultimi sono riconosciuti ai lavoratori dipendenti con disabilità grave o che assistono familiari disabili in situazione grave.

Al fine di poter beneficiare di tali permessi è necessario che l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale abbia accertato lo stato di invalidità civile.

Permessi 104, si possono superare i tre giorni al mese di assenza?

In base a quanto previsto dall’articolo 1 della Legge 104 del 5 febbraio 1992, come pubblicata in Gazzetta ufficiale, la Repubblica italiana:

“a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società”.

Proprio per raggiungere questi obiettivi, il Governo mette a disposizione una serie di misure volte ad aiutare le persone con uno stato di disabilità. Soffermandosi sui permessi 104 sono diversi i dubbi in merito alla relativa fruizione. A tal proposito è bene sapere che, stando a quanto sottolineato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con l’interpello numero 24 de 1° agosto 2012:

“Nelle ipotesi in cui il dipendente, nel corso del mese, fruisca di altri permessi quali ad esempio permesso sindacale, maternità, malattia ecc., non è possibile ritenere giustificato un riproporzionamento del diritto ai permessi ex L. n. 104, in quanto trattasi comunque di assenze “giustificate”, riconosciute per legge come diritti spettanti al lavoratore. L’intento di garantire alla persona con disabilità grave una assistenza morale e materiale adeguata, anche attraverso la fruizione, da parte di colui che la assiste, dei permessi mensili di cui all’art. 33, della L. n. 104/1992, non sembra possa subire infatti una menomazione a causa della fruizione di istituti aventi funzione, natura e caratteri diversi”.

Questo vuol dire, quindi, che se un dipendente si assenta nel corso del mese per permessi dovuti a malattia, ferie o maternità, ha comunque diritto a beneficiare dei tre giorni di permesso mensile garantiti dalla Legge 104.

Si tratta, d’altronde, di un diritto e per questo motivo viene in ogni caso riconosciuto.