E’ più facile ottenere l’assegno unico per i figli maggiorenni conviventi con i genitori o per quelli che invece hanno lasciato la casa familiare?

L’Inps è stata abbastanza chiara su tale passaggio.

Ecco i chiarimenti forniti dall’istituto di previdenza.

Indicazioni per i figli maggiorenni conviventi

L’assegno unico è riconosciuto:

  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di eta’.

Affinchè l’assegno unico sia riconosciuto anche per i figli maggiorenni a carico, è necessario che il figlio per il quale si richiede l’assegno, abbia un’età inferiore ai 21 anni e almeno uno di questi requisiti:

  • frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea;
  • svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
  • registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  • svolgimento del servizio civile universale.

Condizioni che devono essere sussistenti al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio.

A tal proposito, si rimanda alla circolare Inps, n°23/2022.

Questi requisiti (compresa l’età) non si applicano ai figli maggiorenni disabili che percepiranno comunque l’Assegno (Fonte portale Inps).

Sugli importi: le famiglie con Isee inferiore a 15mila euro, hanno diritto ai seguenti importi: per ogni figlio minore 175 euro mensili, importo che diminuisce con l’aumentare dell’Isee, fino ad arrivare a 50 euro mensili a figlio per Isee pari o superiori a 40mila euro.

Per ciascun figlio maggiorenne, fino al compimento del ventunesimo anno di età, è previsto un importo pari a 85 euro mensili in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Tale importo si riduce gradualmente,  fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro (cfr. l’art. 4, comma 2, del D.lgs n. 230/2021).

Indicazioni per i figli maggiorenni non conviventi

Per i figli maggiorenni non conviventi,  il nucleo familiare è definito ai sensi dell’articolo 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 e si applica per i figli maggiorenni non conviventi quanto disposto dall’articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, secondo cui: fanno parte del nucleo dei genitori i figli maggiorenni esclusivamente quando di età inferiore a 26 anni, a carico ai fini IRPEF dei genitori stessi, non coniugati e senza figli.

Dunque, per i figli non conviventi l’assegno unico spetta fino al raggiungimento del 21° anno di età, se hanno un reddito non superiore a 4.000 euro, se sono non coniugati e senza figli.

Indicazioni operative ribadite sempre nella circolare Inps, n°23/2022.

E’ chiaro che le condizioni di accesso all’assegno unico per i figli maggiorenni non conviventi sono più svantaggiose rispetto a quelle richieste per i figli conviventi.

Ad ogni modo, l’Inps ha messo a disposizione un simulatore di calcolo dell’assegno unico.