L’anno inizia con tante novità a livello di pensioni e invalidità. Abbiamo parlato degli aumenti pensioni dal 2018, la perequazione riguarda anche tutte le altre prestazioni previdenziali e assistenziali che subiscono i seguenti cambiamenti:

  • assegno sociale: 453 euro;
  • pensione sociale: 373,33 euro;
  • trattamento minimo: 507,42 euro;
  • prestazioni sociali disabili: 282,55 euro.

Cambiano anche i requisiti anagrafici.

Nuovi requisiti anagrafici

Com’è noto, dal 2018, l’età per la pensione di vecchiaia e per l’assegno sociale vengono equiparate e allineate a 66 anni e 7 mesi.

La variazione interessa:

  • le lavoratrici dipendenti del settore privato (da 65 anni e 7 mesi a 66 anni e 7 mesi);
  • le lavoratrici autonome (da 66 anni e 1 mese a 66 anni e 7 mesi);
  • l’accesso all’assegno sociale (da 65 anni e 7 mesi a 66 anni e 7 mesi)

Cambia anche la gestione fiscale

Si rammenta che la tassazione opera con riferimento al “soggetto”.

La ritenuta IRPEF viene determinata sull’ammontare complessivo delle pensioni, erogate dall’INPS o da altri Enti, e delle altre prestazioni corrisposte dall’INPS al soggetto.

Parimenti, le detrazioni di imposta operano sull’imponibile complessivo e sono ripartite sulle diverse prestazioni con il criterio della proporzionalità.

Per l’anno 2018 sono state attribuite le stesse detrazioni per familiari a carico in essere nel mese di dicembre 2017.

La richiesta di tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa), così come quella di non usufruire delle detrazioni personali, deve essere rinnovata ogni anno.

Pertanto per tutti i soggetti per il quali nell’anno 2017 era presente una tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa) ovvero tassazione lorda senza alcuna detrazione personale, è stata impostata la notizia della tassazione ordinaria con applicazione della detrazione personale.

La tassazione ad aliquota fissa o la richiesta di non usufruire delle detrazioni fiscali, è stata applicata solo se richiesta per l’anno 2018 tramite il sistema UNIDETRA.

Certificazione fiscale a consuntivo 2017 (CU2018)

Ove le ritenute erariali (IRPEF e addizionali regionale e comunale a saldo) non siano state effettuate mese per mese in misura congrua rispetto a quanto dovuto, sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2018, come di consueto, saranno recuperate le differenze a debito.

Per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti fino a 18.000 euro e conguagli a debito di importo superiore a 100 euro è stata applicata la rateazione di legge fino a novembre (art. 38, c. 7, legge n. 122/2010).

Le somme conguagliate vengono certificate ai fini fiscali nella CU2018.

Addizionali all’IRPEF

Le addizionali all’IRPEF vengono trattenute in rate del medesimo importo, con le consuete modalità che si riepilogano di seguito:

  • addizionale regionale a saldo 2017: da gennaio a novembre 2018;
  • addizionale comunale a saldo 2017: da gennaio a novembre 2018;
  • addizionale comunale in acconto 2018: da marzo a novembre 2018.

L’importo delle addizionali è stato determinato in funzione delle aliquote stabilite dalle Regioni e dai Comuni e comunicate entro la data di lavorazione. Qualora gli enti territoriali deliberino modifiche alle aliquote, gli importi delle addizionali a saldo saranno rideterminati a partire dal mese di marzo 2018.

Esenzione di 1000 euro per i superstiti orfani

L’articolo 1, comma 249, della legge n. 232/2016 (legge di stabilità 2017), ha previsto che le pensioni corrisposte ai superstiti orfani di assicurato e pensionato, nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonché della Gestione separata, concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del TUIR, per l’importo eccedente euro 1.000.

Il conguaglio fiscale a credito eventualmente spettante agli interessati sarà corrisposto sulle mensilità di gennaio e febbraio.

Pensioni delle gestioni private

Si illustrano le ulteriori attività contestualmente effettuate per le pensioni delle gestioni private.

Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

La rivalutazione nella misura dell’1,1% è stata attribuita anche alle quote di pensione dovute al beneficiario diverso dal pensionato, in presenza di un piano di “Pagamenti ridotti o disgiunti” individuato da uno dei seguenti codici:

  • M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite
  • M5 Assegno alimentare per figli
  • M6 Assegno alimentare per ex coniuge.

Analogamente, è stato perequato l’importo “Altra pensione” memorizzato dalle Strutture territoriali per i piani di recupero N1 -Trattenuta Fondo Clero.

Si rimanda in proposito al messaggio n. 382 del 14 novembre 2003.

Pensioni interessate dalla revoca delle prestazioni collegate al reddito per l’anno 2014

Con il messaggio n. 4472 del 10 novembre 2017, avente ad oggetto la revoca delle prestazioni collegate al reddito dell’anno 2014 (campagna 2015), era stato fra l’altro chiarito che, nei casi in cui per gli anni successivi a quelli omessi non risultasse presentata alcuna dichiarazione reddituale, l’informazione della sospensione, memorizzata per l’anno effettivamente non dichiarato, è stata impostata anche per gli anni successivi.

Per evitare di porre in pagamento, da gennaio 2018, importi ridotti in funzione del trascinamento della informazione della omissione reddituale, le pensioni interessate sono state individuate con il valore 666 nel campo CIDEMIN e poste in pagamento provvisoriamente nello stesso importo di dicembre 2017.

Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti

Scadenza del penultimo contitolare nel 2018

Dal mese di scadenza dell’ultimo contitolare è stato impostato il pagamento per la sola quota del contitolare in essere.

Nel caso di assenza dei redditi dell’ultimo contitolare, necessari per la quantificazione dell’importo spettante, la posizione è stata individuata con il valore 997 nel campo CIDEMIN.

E’ stato comunque considerato, se presente, il reddito da casellario dell’anno in corso.

Le stesse situazioni, se riferite ad anni precedenti al 2018 e ancora non ricostituite dalle Strutture territoriali con l’inserimento dei redditi mancanti, sono individuabili con il valore 999 nel campo CIDEMIN.

Pensioni di reversibilità con tutti i contitolari scaduti

Per le pensioni ancora vigenti ma con tutti i contitolari scaduti in data anteriore al 2018 (GP3CK02Z < 201802):

per le pensioni dell’AGO con importo in pagamento, già azzerato dal rinnovo precedente, il campo CIDEMIN è stato valorizzato con il codice 998.


Per le pensioni dei Fondi Speciali, la pensione è stata rinnovata per tutto l’anno e il campo CIDEMIN è stato valorizzato con il codice 996.

Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia

I trattamenti di famiglia non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 35, comma 12, della legge n. 14/2009 e, pertanto, in assenza di dichiarazione tali prestazioni non sono state revocate. Per evitare il pagamento di trattamenti indebiti, qualora sulla pensione del richiedente siano assenti redditi successivi al 2013, il pagamento viene sospeso da gennaio 2018.

Per le posizioni in questione, il reddito presunto del 2017 è stato registrato con il valore 6 al quarto byte nel campo GP2KF11 e il campo CIDEMIN è stato valorizzato con il codice 903.

Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria

Gli assegni ordinari di invalidità con data revisione sanitaria (GP1AF06Z) nel 2018 sono stati azzerati dal mese successivo alla data indicata.

Gestione fiscale a consuntivo 2017 Casistiche particolari

Le certificazioni fiscali non corrette dalle Strutture territoriali sono state sanate, ove possibile, con elaborazione centrale.

In particolare, per le pensioni localizzate ad uno degli uffici pagatori di cassa sede (ABI 99999) sotto indicati da data anteriore al 1° gennaio 2017, l’imponibile annuo del 2017 è stato azzerato.

Fonte: Circolare Inps n. 186 del 21 dicembre 2017