Con la legge n. 178 del 30 dicembre 2020, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, è stato prorogato fino al 2023 il periodo di permanenza nella prestazione di accompagnamento a pensione. I nuovi termini per gli assegni di accompagnamento Inps, quindi, a quali aziende si rivolgono? E cosa cambia, in concreto, per i lavoratori?

Accompagnamento alla pensione Inps, cosa dice la legge

La Legge n.92 del 28 giugno 2012, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, al comma 1 dell’art.

4 stabilisce che:

“Nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all’Inps la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento”

La legge Fornero, con questo intervento, ha così introdotto un nuovo strumento di accompagnamento alla pensione, la cd. Isopensione, a cui aziende e lavoratori possono ricorrere nell’ambito dei processi di ristrutturazione, situazioni di crisi, riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione di attività di lavoro.

La prestazione di accompagnamento alla pensione è a carico del datore di lavoro e può essere riconosciuta ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e ai dirigenti in esubero, in possesso di determinati requisiti, come i requisiti minimi contributivi e anagrafici per avere diritto alla pensione (la più prossima tra anticipata o vecchiaia). In questo specifico caso, prima degli interventi successivi al 2012, la legge aveva previsto che i i lavoratori coinvolti avrebbero dovuto raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.

Con la legge n. 205 del 27 dicembre 2017, ovvero la Legge di Bilancio 2018, le cose però cambiano e, limitatamente al periodo 2018-2020, gli anni da quattro diventano sette.

All’art. 1, comma 160, della Legge 27/205 viene stabilito infatti che:

” Al fine di fornire misure rafforzate per affrontare gli impatti occupazionali derivanti dalla transizione dal vecchio al nuovo assetto del tessuto produttivo senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e aggravi sull’attuale sistema
previdenziale, limitatamente al periodo 2018-2020 il periodo di quattro anni di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 28 giugno
2012, n. 92, può essere elevato a sette anni”.

Nuovi termini Isopensione, cosa cambia nel 2021 per l’accompagnamento alla pensione a spese dell’azienda

Con la nuova legge di Bilancio 2021, l’Esecutivo ha deciso di intervenire anche in materia di pensioni e uscite anticipate dal lavoro. In questo contesto sono stati approvati i nuovi termini di accesso all’Isopensione, che garantiscono ad aziende e lavoratori in possesso dei requisiti di poter ricorrere allo “scivolo pensionistico” di sette anni fino al 2023.

La conferma è arrivata dall’Inps che, con il messaggio n. 227 del 20/01/2021, ha reso note le nuove decorrenze delle prestazioni di accompagnamento a pensione. Nello specifico, come è stato detto, a partire dal 2021 e per gli anni a seguire, l’ultima decorrenza ammessa per accedere a questo beneficio è quella del 1° dicembre 2023, con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2023.

A tal proposito va ricordato che la prestazione di accompagnamento, a totale carico del datore di lavoro, prevede preliminarmente accordi aziendali stipulati, nei casi di eccedenza di personale, tra i datori di lavoro che impieghino mediamente oltre 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale.
Il datore di lavoro, inoltre, deve provvedere alla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità degli obblighi assunti nei confronti dei lavoratori e dell’Inps.


Il pagamento della prestazione cessa alla scadenza e non è prevista la trasformazione automatica in pensione. L’interessato deve, quindi, presentare in tempo utile la domanda di pensione una volta scaduti i termini di accompagnamento alla stessa.

Isopensione, a quanto ammonta l’importo di accompagnamento alla pensione e quando fare domanda

Gli assegni di accompagnamento alla pensione vengono calcolati, come la pensione, alla data della cessazione del rapporto di lavoro, esclusa la contribuzione correlata che il datore di lavoro si impegna a versare per il periodo di esodo.
Il pagamento è corrisposto per 13 mensilità ed è disposto, come per la generalità delle pensioni pagate dall’Inps, in rate mensili anticipate, mentre il regime fiscale applicato alla prestazione è quello della tassazione ordinaria.
L’accordo aziendale è efficace dopo la validazione Inps, che rilascia al datore di lavoro un prospetto con l’informazione sull’onere stimato mensile del programma di esodo annuale, ai fini della stipula della fideiussione bancaria. La prestazione di esodo è liquidata dal mese successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda. Tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza della prestazione non deve sussistere soluzione di continuità.
Per richiedere la prestazione, il datore di lavoro deve innanzitutto presentare alla sede Inps di competenza (ovvero quella dove versa i contributi) la richiesta di accesso alle procedure automatizzate di gestione della prestazione, compilando il modulo SC77, che deve includere il programma annuale di esodo, l’elenco dei lavoratori interessati e il relativo accordo aziendale.
A seguito della comunicazione di accettazione della garanzia fideiussoria, il datore di lavoro presenta alla sede Inps di competenza (di residenza del lavoratore o sede polo, se esistente) le domande di prestazione per ciascun lavoratore.