Vi è stata accreditata una pensione più alta del dovuto per errore dell’Inps? Diversi sono i casi di pensionati che si trovano in questa condizione e non sempre in giurisprudenza i pareri sono stati univoci. Bisogna restituire gli indebiti relativi alle mensilità arretrate oppure no una volta che emerge l’errore nel calcolo della pensione?

L’articolo 52, comma 2, della legge n.88/1986 sul punto è chiaro: l’unico caso ammesso di obbligo di restituzione è quello in cui si riscontri dolo del beneficiario.

Stesso principio ribadito anche cinque anni più avanti dalla legge n. 412/1991. Le casistiche della sanatoria però di fatto vanno valutate singolarmente e non sempre le decisioni alle quali si è arrivati sono state univoche.

Facciamo chiarezza sui disposti di legge.
L’Ente ha la possibilità di rettificare in qualsiasi momento un provvedimento errato, anche in senso peggiorativo. Questo però non implica l’obbligo di restituzione della pensione più alta eventualmente percepita in seguito a codesto errore, a meno che il beneficiario non agisse con dolo, consapevole dell’errore dell’Inps.

Questo è vero anche laddove l’errore consiste nella valutazione errata o mancante di redditi già conosciuti all’Istituto.
E in questa linea si pone anche una recente sentenza della Cassazione, n 482/2017, destinata a rappresentare un precedente importante: “le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita prestazione sia dovuta a dolo dell’interessato”.

Diverso è quindi ovviamente il caso in cui l’errore sia dovuto proprio al dolo del beneficiario o anche ad esempio nell’ipotesi di omessa o parziale segnalazione di fatti rilevanti per la dichiarazione dei redditi. In questo secondo caso la notifica dell’indebito però deve avvenire entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stata presentata la dichiarazione altrimenti resta ferma la rettifica ma non vige l’obbligo di restituzione delle somme versate in più.

Concludiamo precisando che, anche nei casi in cui vige l’obbligo di restituzione, il diritto in capo all’ente si prescrive nel termine di 10 anni a partire dalla data in cui è stato fatto il pagamento. L’eventuale recupero può essere fatto con trattenute sulla pensione oppure mediante pagamento diretto, anche a rate, da parte del pensionato.