Per la pensione militari, sentenza per il ricalcolo: ecco chi ha diritto all’integrazione. In accordo con un pronunciamento della Corte dei Conti. Che poi l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale ha recepito con la Circolare numero 107 del 14 luglio del 2021. Si tratta, nello specifico, della Sentenza n. 1/2021QM/PRES-SEZ della Corte dei Conti.

L‘integrazione, in particolare, spetta ai militari. E precisamente al comparto difesa ed alle figure equiparate. Ma a patto che, alla data del 31 dicembre del 1995, per la pensione militari abbiano maturato un’anzianità contributiva da un lato pari o superiore a 15 anni.

E dall’altro inferiore ai 18 anni.

Pensione militari, sentenza per il ricalcolo: ecco chi ha diritto all’integrazione

Nel dettaglio, l’integrazione della pensione militari spetta, nel rispetto dei requisiti sopra indicati, per l’Esercito, per Guardia di Finanza e per l’Arma dei Carabinieri. Ma anche per l’Aeronautica e per la Marina. Su pronunciamento Corte dei Conti, l’integrazione non è altro che un correttivo. Per la determinazione della quota retributiva della pensione militari. Che sconta, nello specifico, l’applicazione di un’aliquota di rendimento al 2,44% calcolata sul numero degli anni di anzianità contributiva maturati alla data del 31 dicembre 1995.

L’INPS, in ottemperanza alla sentenza, a favore del personale della difesa rientrante nei requisiti, procederà per i trattamenti pensionistici al riesame d’ufficio. La Circolare numero 107 del 14 luglio del 2021 dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, inoltre, definisce per l’integrazione della pensione militari due cose. Non solo le relative modalità applicative, ma anche la gestione dei ricorsi amministrativi e del contenzioso a livello giurisdizionale.

Cosa dice la Circolare INPS numero 107 del 14 luglio del 2021

Nel dettaglio, in base alla già citata Circolare, l’INPS riconosce ai pensionati interessati la ricostituzione del trattamento pensionistico. E questo attraverso il riconoscimento delle differenze sui ratei arretrati, e comunque nei limiti della prescrizione prevista.

Una prescrizione che è quinquennale e che, a partire dalla data della riliquidazione, si calcola a ritroso. E comunque sempre al netto dell’eventuale presenza di atti di interruzione della prescrizione che sono anteriori.