Il Ministero del Lavoro è intervenuto sulla questione della pensione per i lavori usuranti per chiarire alcuni aspetti importanti legati alla compatibilità di altri benefici previdenziali previsti per legge. Il riferimento è nello specifico alle agevolazioni per i lavoratori invalidi, non vedenti, sordomuti e, più in generale, per i soggetti affetti da infermità grave. Rispondendo al quesito dei patronati, il Ministero ha escluso la possibilità per i lavoratori addetti a mansioni considerate pesanti o particolarmente faticose (cd lavori usuranti), di cumulare questo beneficio con l’agevolazione nel conteggio dei contributi prevista a favore dei lavoratori invalidi dalla legge 388/2000.

La maggiorazione contributiva a favore dei lavoratori esposti ad amianto invece, è parzialmente cumulabile con quella di invalidità nel senso che rileva solamente ai fini della determinazione dell’importo della pensione e non per il prepensionamento. Viene invece ribadita la compatibilità delle agevolazioni per lavori usuranti con il sistema di prolungamento dei periodi lavorativi ex legge n. 413 del 1984 a favore dei lavoratori marittimi.   Benefici invalidi e lavori usuranti in linea generale, e fatte salve le eccezioni di cui sopra, quindi non possono essere combinati per anticipare l’uscita dal mondo del lavoro. Il secondo beneficio è quello di uno “sconto” pari a 5 anni sull’età del pensionamento: un diritto introdotto da Dlgs 67/2011 e mantenuto in essere anche dopo la Legge Fornero che viene riconosciuto a chi, nell’ultimo decennio considerato, ha svolto mansioni pesanti o turni notturni, per almeno sette anni. I lavoratori che svolgono attività usuranti, in altre parole, ai suddetti requisiti hanno accesso alla pensione di vecchiaia con cinque anni di anticipo.