Pensione Inps, l’ente è obbligato a comunicare al contribuente l’ammontare dei contributi a lui riconducibili, ma solo su specifica richiesta dello stesso. A chiarirlo una recente sentenza della Corte di Cassazione n. 23282 del 13.11.2016, nella quale si precisa che la domanda di pensione non ha valore esplorativo, quindi in caso di rigetto della stessa, l’Inps non è tenuto a comunicare al contribuente i contributi mancanti.

Pensione Inps: il caso

A sollevare la questione è stato un contribuente che si è visto bocciare l’istanza di pensione anticipata, senza che l’Inps chiarisse la contribuzione mancante.

Il contribuente instaura il giudizio con richiesta di risarcimento danni.

Pensione Inps: la sentenza

La Corte di appello accoglie l’impugnazione dell’Inps, che aveva rigettato la domanda del contribuente e specifica che la domanda non aveva natura esplorativa. La domanda di pensione anticipata era diretta al conseguimento della pensione di anzianità, che all’epoca in cui è stata presentata non spettava al contribuente, in quanto mancava il requisito dei 35 anni di contribuzione. Inoltre il contribuente non aveva chiesto l’ottenimento di un estratto contributivo certificato ai dell’art. 54 della legge n. 88/1989. La Corte boccia il ricorso.

Pensione Inps: istanza specifica

L’Inps è obbligato a comunicare ai contribuenti i dati contributivi a loro carico, ma solo con un’istanza specifica presentata dal contribuente o da un delegato. In mancanza di questa, l’Inps non è obbligato a comunicare, attraverso il provvedimento di rigetto della domanda di pensione di anzianità, i dati della contribuzione figurativa ed effettiva mancanti che avrebbero consentito il contribuente ad accedere alla pensione anticipata. L’Inps nel caso specifico, chiarisce nella sua difesa, che nulla impediva al contribuente di proporre una domanda esplorativa della sua posizione contributiva, prima che gli venisse liquidata definitivamente la pensione di anzianità.

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