Siamo tornati a parlare di recente dei vantaggi di trasferirsi per la pensione in Portogallo, rispondendo ai dubbi di un nostro lettore che ci chiedeva chiarimenti in merito.

Leggi anche:

Trasferirsi per la pensione in Portogallo prima solo e poi con la famiglia: quali problemi e difficoltà?

Oggi riprendiamo l’argomento per analizzarlo dalla prospettiva dei lavoratori autonomi. Abbiamo visto, infatti, che le convenzioni per il divieto di doppia imposizione e gli accordi sulla fiscalità agevolata, valgono per gli ex dipendenti privati e non anche per quelli pubblici.

In risposta ad un interpello sulla questione, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti necessari. Relativamente alle pensioni derivanti da attività diverse da quelle di lavoro dipendente, e’ stato all’uopo chiarito che la detassazione è estesa anche al secondo assegno corrisposto da altro ente previdenziale (nel caso specifico si trattava di Enasarco). Si legge espressamente che, secondo l’Agenzia, “si deve escludere l’applicazione alle pensioni del caso di specie, erogate a fronte di un’attività precedentemente esercitata di agente e rappresentante di commercio, delle disposizioni contenute nell’articolo 18 del Trattato internazionale contro le doppie imposizioni Italia-Portogallo, che prevedono che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, diverse da quelle corrisposte da uno Stato contraente e da una sua suddivisione politica o amministrativa, o da un suo Ente locale, pagate a un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato”. In altre parole sembra interpretazione corretta ritenere che tali disposizioni si riferiscano in modo esclusivo ai trattamenti pensionistici erogati relativamente allo svolgimento di un’attività di lavoro dipendente”.

Ancora viene specificato che: “i predetti redditi pensionistici, non derivanti dallo svolgimento di un’attività di lavoro dipendente, ricadano nell’ambito applicativo dell’art. 21, paragrafo 1, della Convenzione, rubricato «Altri redditi», il quale prevede che gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente (nella specie, il Portogallo) non espressamente disciplinati dal citato Trattato internazionale, sono assoggettati ad imposizione esclusiva in questo Stato, qualsiasi ne sia la provenienza”.

Con lo stesso documento l’Agenzia ha anche chiarito le regole per la tassazione del TFR del lavoratore residente all’estero precisando che l’indennità di fine rapporto percepita dall’agente viene qualifica in Italia come reddito di lavoro autonomo e, in quanto tale, rientra nelle previsioni di cui all’articolo 14 del trattato. Ecco perché sarà soggetta a tassazione in Italia, per la quota maturata negli anni in cui il lavoratore aveva la residenza, mentre la quota residua potrà subire trattenute italiane solamente se attribuibile ad una base fissa qui situata.